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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 2021

Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea. (032U2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1933 ad eccezione dell'art. 8 che entra in vigore il 01/09/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1933 al: 5-11-1941
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Art. 1



Il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di indire corsi di istruzione di pilotaggio aereo nei modi e alle condizioni appresso indicati, allo scopo di procedere al reclutamento di ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e di sottufficiali non di carriera piloti militari.