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REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1776

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma. (032U1776)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-2-1933 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1968;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;

Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1968, è modificato nel modo seguente:

Art. 3. I. Il primo comma è così sostituito:

«Le materie d'insegnamento dell'Istituto sono le seguenti».

II. La denominazione dell'insegnamento di «patologia generale ed anatomia patologica (ispezione delle carni da macello)» è modificata in quella di «patologia generale ed anatomia patologica»;

III. È inserito, col n. 19, l'insegnamento di «ispezione annonaria» modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 4. È sostituito dal seguente:

«Sono considerate fondamentali ed obbligatorie per la frequenza e per l'esame le materie che corrispondono ai numeri dall'1 al 19 dell'articolo precedente e facoltative quelle dai numeri 20 al 23.

Sono materie biennali quelle corrispondenti ai numeri 5 a 7, 9 ad 11, 13, 14; le altre sono annuali.

Le materie indicate ai numeri 1 a 4, 8 e 22 sono comuni, anche per il numero delle lezioni, a quelle degli studenti in medicina e chirurgia della Regia università; quelle indicate ai numeri 20 e 21 sono dettate presso la Facoltà giuridica; quella di cui al numero 23 è comune con gli studenti in farmacia.

Per la patologia generale si sostiene esame distinto da quello di anatomia patologica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 328, foglio 41. - Mancini.