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REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 1

Prove per l'avanzamento anticipato degli ufficiali inferiori anziani del Regio esercito che hanno partecipato alla guerra. (033U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1933 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Viste le norme esecutive, in data 2 aprile e 7 luglio 1926, per la prima applicazione della predetta legge;
Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le prove (facoltative) di avanzamento alle quali a norma dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, debbono essere sottoposti i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge, per conseguire l'avanzamento anticipato al grado di maggiore, sono quelle stesse che i capitani delle anzidette armi sono chiamati a sostenere per conseguire l'avanzamento ad anzianità, a mente di quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1926, n. 398.