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REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1607

Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute. (032U1607)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 aprile 1933, n. 504 (in G.U. 01/06/1933, n. 127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-1932 al: 30-6-1998
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I contratti, tanto a contanti che a termine, o di riporto, che abbiano per oggetto titoli dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, azioni ed obbligazioni di società commerciali, cartelle fondiarie od altri titoli a reddito fisso o variabile, emessi in conformità al codice di commercio o ad altra legge, oppure valute e divise estere, possono essere liquidati, nei confronti del contraente inadempiente, nei termini e modi indicati dal presente decreto-legge, quando concorrano le condizioni seguenti:
1° che trattisi di titoli di cui non sia vietata la circolazione nel Regno;
2° che almeno una delle parti sia iscritta in apposito albo presso la Banca d'Italia;
3° che il contratto sia fatto su regolare foglietto bollato;
4° che la parte del foglietto che ciascun contraente trattiene sia sottoscritta dall'altro e contenga la data, il nome e il domicilio dei contraenti, l'indicazione dei titoli o valori contrattati; del corrispettivo e della specie dell'operazione, il termine ed il luogo di esecuzione ed il luogo dell'eventuale liquidazione, a sensi delle presenti disposizioni, che deve essere sede di Borsa;
5° che il foglietto contenga l'espressa menzione che il contratto è soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge;
6° che la tassa sia regolarmente soddisfatta.