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REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1250

Modificazioni al R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato. (032U1250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1789 (in G.U. 21/01/1933, n. 17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-10-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, che accorda agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di precisare e disciplinare le anzidette agevolazioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il latte condensato ammesso a godere dell'agevolezza, di cui all'art.
1. del decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, deve essere ottenuto con la evaporazione parziale del latte naturale, al quale sia stato aggiunto zucchero prima della concentrazione.
Il prodotto finito deve essere sciropposo, deve contenere zucchero (saccarosio) in quantità non superiore al 40 per cento del proprio peso e non può essere estratto dagli stabilimenti produttori, per la immissione in consumo, se non confezionato in recipienti chiusi, di peso non superiore ad un chilogramma, compreso il recipiente.