stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1932, n. 1130

Esecuzione delle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario. (032U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946 (in G.U. 09/02/1933, n. 33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-10-1932 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 7 giugno 1930: 1° Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario con Protocollo ed allegato. Il Regio Governo si riserva peraltro di valersi della facoltà prevista agli articoli 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 dell'allegato II alla Convenzione medesima;
2° Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario;
3° Convenzione relativa alla tassa di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario.