stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1932, n. 1130

Esecuzione delle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario. (032U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946 (in G.U. 09/02/1933, n. 33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-10-1932
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare esecuzione  alle
Convenzioni stipulate a Ginevra il 7  giugno  1930  fra  l'Italia  ed
altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri  e  per  le
corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri  Segretari  di  Stato
per la giustizia e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  alle  seguenti  Convenzioni
stipulate a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 7 giugno 1930: 
  1° Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale  ed  il
vaglia cambiario con Protocollo ed  allegato.  Il  Regio  Governo  si
riserva peraltro di valersi della facolta' prevista agli articoli  2,
8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e  20  dell'allegato  II  alla  Convenzione
medesima; 
  2° Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di
cambiale e di vaglia cambiario; 
  3° Convenzione relativa alla tassa di bollo in materia di  cambiale
e di vaglia cambiario.