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LEGGE 16 giugno 1932, n. 812

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. (032U0812)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-7-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

L'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente ed è esteso agl'Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali:

«Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto e quelle per il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni di legge concernenti i professori e gli assistenti».

Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori delle Facoltà, Scuole e Istituti interessati, nonché, ove esista, il Senato accademico».

L'ultimo comma dello stesso art. 3 è sostituito dal seguente:

«Rimangono in vigore per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 41 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e del R. decreto 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale ivi contemplato».

Dopo il primo comma dell'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

«Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene».

L'ultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«I decreti relativi saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore della educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o soppressione».

Dopo il secondo comma dell'art. 11 è aggiunto il comma seguente:
«Negli Istituti superiori d'ingegneria che rilascino diplomi di laurea di architetto può essere costituita una Facoltà di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale».

L'ultimo comma dello stesso art. 11 è sostituito dal seguente:

«Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti cattedre di architettura e Facoltà di architettura, alla Sezione prima vengono aggregati uno o più membri della quinta».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Fermo restando il numero dei posti di professori di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, sono ridotti da nove a sette i posti che, nella Facoltà stessa, sono riservati ad insegnamenti che si riferiscono agli studi di paletnologia, di archeologia e di storia dell'arte ai sensi dell'art. 2 del R. decreto legge 10 novembre 1924, n. 2359».

Nel primo comma dell'art. 14 alla parola «marzo» è sostituita la parola «aprile».

Il secondo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute in tal caso indennità di trasferimento».

Il quarto comma dello stesso art. 26 è sostituito dal seguente:

«Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati. Il passaggio nei ruoli dei professori degli Istituti medi d'istruzione può aver luogo indistintamente per tutti gl'Istituti medi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e può essere consentito anche per coloro che furono assunti in servizio senza concorso, purché essi siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento negli Istituti medesimi. L'assunzione nel ruolo dei professori degl'Istituti medi d'istruzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti alle cattedre cui gl'interessati erano addetti in qualità dì aiuti o assistenti».

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sarà aumentato, tenendo conto dell'importo, ragguagliato ad anno, delle competenze fisse e continuative spettanti al personale assistente, tecnico e subalterno in servizio presso ciascun Istituto al 31 ottobre 1931 e tenuto conto, inoltre, della spesa per i posti vacanti calcolata in base allo stipendio e supplemento di servizio attivo iniziali per i posti di assistente, tecnico e subalterno».

All'art. 35 è aggiunto il seguente comma:

«I giovani provenienti dai Licei scientifici italiani all'estero e dalla Sezione liceo scientifico del Regio istituto d'istruzione media di Bengasi, possono essere inscritti presso qualunque Facoltà o Scuola».

Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente art. 36-bis:

«Al primo comma dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali è aggiunto il seguente:

«Sono altresì ammessi:

a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso: del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di Istituto tecnico o commerciale;

b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso scuole medie agrarie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale.
«Possono essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari con le norme dell'art. 36 della presente legge anche i licenziati delle scuole medie agrarie specializzate a corso quadriennale istituite secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, i quali siano in possesso del titolo di ammissione al liceo classico o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico».

All'art. 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tuttavia ai singoli corsi linguistici dell'Istituto orientale di Napoli possono essere inscritti studenti delle Facoltà universitarie subordinatamente all'orario dei loro studi. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami».

Il primo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«Il corso biennale di studi propedeutici d'ingegneria può essere seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso le Regie scuole d'ingegneria di Milano e di Torino, presso la Regia Accademia navale di Livorno, la Regia Accademia militare di artiglieria e genio di Torino e la Regia Accademia aeronautica di Caserta».

Il secondo comma dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano per otto anni consecutivi esami, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate».

Il secondo comma dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Il provento delle sopratasse di cui al comma precedente è devoluto al bilancio dell'Università o Istituto superiore».

All'art. 44 è aggiunto il seguente comma:

«La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante negli Istituti medi d'istruzione, di avvocato, di procuratore e di notaio».

Il numero 2 dell'art. 49 è sostituito dal seguente:

«2° che gli studenti abbiamo superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova».

Il secondo comma dell'art. 54 è sostituito dal seguente:

«L'ammontare della tassa è di lire 250. L'effettuato pagamento dove essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale».

Il quarto comma dello stesso art. 54 è sostituito dal seguente:

«Ai laureati o diplomati che versino all'Opera dell'Università o istituto presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire 1000, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o istituto medesimo».

L'ultimo comma dello stesso art. 54 è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto è disposto dall'art.87-bis, il R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, è abrogato».

Il primo comma dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

«È riconosciuta personalità giuridica alle Opere delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. Esse sono amministrate da un direttorio presieduto dal rettore o direttore dell'Università o Istituto Superiore. Nel regolamento generale universitario saranno stabilite norme per la costituzione del Direttorio e per il funzionamento delle Opere».

Al primo comma dell'art. 59 alle parole:

«Regia Accademia fascista di educazione fisica», sono sostituite le seguenti: «Regia Accademia fascista di educazione fisica o giovanile».

In fine del secondo comma dello stesso art. 59 è aggiunto il periodo seguente:

«La vigilanza sulla Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile è esercitata dal Ministero dell'educazione nazionale attraverso il Sottosegretariato per l'educazione fisica e giovanile».

La lettera a) del primo comma dell'art. 60 è sostituita dalla seguente:

«a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonché l'insegnamento delle discipline coloniali».

Le lettere c) e d) del 1 comma dello stesso art. 60 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

«c) la preparazione e la cultura coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

d) di contribuire con scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio».

L'ultimo comma dello stesso art. 60 è sostituito dal seguente:

«La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:

a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessaria per formare gli insegnanti di educazione fisica por ogni ordine e grado di scuole, nonché di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla;

b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;

c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degl'insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile».

Dopo l'art. 60 è aggiunto il seguente art. 60-bis:

«Lo stato giuridico dei professori di ruolo della Regia scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure per le nomine, è regolato dalle norme vigenti per i professori di ruolo degli altri Istituti d'istruzione superiore. Le stesse norme valgono per i trasferimenti.

«Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola sono considerati come professori delle rispettive Facoltà universitarie».

Dopo l'art. 75 è aggiunto il seguente art. 75-bis:

«Gli attuali professori di ruolo della Regia scuola normale superiore di Pisa possono ottenere il trasferimento in altri istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario».

L'art. 81 è sostituito dal seguente:

«Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.

«Riguardo al personale assistente appartenente ai ruoli anzidetti si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 26 del presente decreto. Le disposizioni dello stesso articolo, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Istituti medi d'istruzione».

L'art. 82 è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporsi, entro l'anno 1932, il passaggio di personale proveniente dal ruolo dei segretari contabili delle Regie stazioni sperimentali agrarie all'ufficio di segretario capo nei ruoli del personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, semprechè il detto personale sia fornito di un titolo accademico».

All'art. 83 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, potrà essere trasferito ad altri ruoli statali».

L'art. 85 è sostituito dal seguente:

«Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al comma 1° dell'art. 49 del presente decreto».

Dopo l'art. 87 è aggiunto il seguente art. 87-bis:

«Per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, di cui agli art. 86 e 87, si applica la procedura coattiva, mezzo di ruolo, prevista dal R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478. La procedura medesima resta inoltre in vigore per la riscossione delle quote annuali dovute, a norma del citato R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, sino a tutto il 1931 dai laureati e diplomati inscritti presso i Sindacati commerciali e industriali o aventi impiego comunque retribuito alla dipendenza di Società commerciali o industriali».

Nella tabella B l'importo della sopratassa esami di profitto del corso a) del Regio istituto orientale di Napoli indicato in lire 180 è modificato in lire 150.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X


VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Giuliano - Mosconi - Balbo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.