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REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 772

Elenco delle piante dichiarate officinali. (032U0772)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2022)
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Testo in vigore dal: 22-7-1932
al: 7-7-2018
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6  gennaio  1931,  n.  99,  sulla  disciplina  della
coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali; 
 
  Sentita la Commissione consultiva per le piante officinali; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di
Stato per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai sensi ed agli effetti delle disposizioni portate dagli  articoli
1 e 9 della legge 6 gennaio 1931,  n.  99,  sono  considerate  piante
officinali le piante medicinali, aromatiche  e  da  profumo  comprese
nell'elenco unito al presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 maggio 1932 - Anno X 
 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                                     Acerbo - Bottai. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1932 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 321, foglio 127. - Mancini.