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REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 772

Elenco delle piante dichiarate officinali. (032U0772)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2022)
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Testo in vigore dal:  22-7-1932 al: 7-7-2018
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
Sentita la Commissione consultiva per le piante officinali;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ai sensi ed agli effetti delle disposizioni portate dagli articoli 1 e 9 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono considerate piante officinali le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco unito al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X


VITTORIO EMANUELE


Acerbo - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1932 - Anno X

Atti del Governo, registro 321, foglio 127. - Mancini.