stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1932, n. 721

Cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di 1ª categoria, a garanzia di prestiti. (032U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1710 (in G.U. 11/01/1933, n. 8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-1932
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n.  2047,  sul  rilascio
delle delegazioni da parte degli Enti mutuatari  dall'Amministrazione
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; 
  Ritenuta,  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  agevolare  la
cessione delle delegazioni rilasciate a garanzia  di  prestiti  dalle
Provincie e dai Comuni; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto, con il Ministro per l'interno e  con
quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' di 1ª categoria, per  la
garanzia delle annualita' di ammortamento dei  mutui  che  essi  sono
autorizzati dalle vigenti disposizioni a concedere con le forme ed  i
privilegi  dei  prestiti  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  hanno
facolta' di stabilire di volta in volta  che  l'Ente  mutuatario,  in
luogo di un unico atto di delega, rilasci  tante  delegazioni  quante
corrispondono alle annualita' di ammortamento, secondo le  norme  che
vigevano anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge  23
ottobre 1927, n. 2047.