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REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1932, n. 721

Cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di 1ª categoria, a garanzia di prestiti. (032U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1710 (in G.U. 11/01/1933, n. 8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1932 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, sul rilascio delle delegazioni da parte degli Enti mutuatari dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Ritenuta, la necessità urgente ed assoluta di agevolare la cessione delle delegazioni rilasciate a garanzia di prestiti dalle Provincie e dai Comuni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con il Ministro per l'interno e con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di 1ª categoria, per la garanzia delle annualità di ammortamento dei mutui che essi sono autorizzati dalle vigenti disposizioni a concedere con le forme ed i privilegi dei prestiti della Cassa depositi e prestiti, hanno facoltà di stabilire di volta in volta che l'Ente mutuatario, in luogo di un unico atto di delega, rilasci tante delegazioni quante corrispondono alle annualità di ammortamento, secondo le norme che vigevano anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047.