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LEGGE 9 maggio 1932, n. 547

Disposizioni sulla riforma penitenziaria. (032U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
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Testo in vigore dal:  21-6-1932

Art. 1



I detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Capo del Governo.