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LEGGE 9 maggio 1932, n. 547

Disposizioni sulla riforma penitenziaria. (032U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
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Testo in vigore dal: 21-6-1932
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
              Disposizioni sulla riforma penitenziaria. 
 
                               Art. 1. 
 
  I detenuti negli stabilimenti carcerari e  negli  stabilimenti  per
misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche
amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere  alle  lavorazioni
carcerarie una parte delle loro richieste,  entro  i  limiti  fissati
annualmente dal Capo del Governo.