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REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1932, n. 533

Esonero dall'imposta sulla energia elettrica consumata a bordo delle navi. (032U0533)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1859 (in G.U. 30/01/1933, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-6-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, ultimo capoverso, del testo unico di legge per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Ritenuta la necessità urgente di modificare la disposizione di cui al sovraccennato art. 3, ultimo capoverso, del testo unico di legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ultimo capoverso dell'art. 3 del testo unico di legge per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:
«Sono da considerare come officine, agli effetti della presente legge, anche gli apparati di produzione o di accumulazione montati su veicoli, escluso le navi, i carri e le vetture automobili. Per tali apparati non ha luogo la limitazione di cui all'art. 2, secondo comma, e l'imposta viene pagata mediante canone di abbonamento».