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REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1932, n. 372

Norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (032U0372)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1932, n. 881 (in G.U. 04/08/1932, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1932 al: 16-10-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, concernente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;
Veduto il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale suddetto;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo di detto personale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aziende esercenti tramvie, ferrovie e linee di navigazione interna, alle quali si applica il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno facoltà di collocare a riposo gli agenti di ruolo, inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alle Casse speciali di previdenza istituite presso le aziende, che abbiano raggiunto i 55 anni di età, se in servizio attivo, o i 60 anni, se in servizio sedentario, sempre che abbiano almeno 20 anni di servizio utile per la pensione, tenuto conto per gli inscritti alla Cassa nazionale assicurazioni sociali anche dell'art. 21 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.