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LEGGE 7 aprile 1932, n. 356

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, relativa alla rinnovazione delle convenzioni tra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi. (032U0356)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, con il quale si provvede alla rinnovazione per un novennio, sotto l'osservanza delle particolari norme stabilite dal suddetto Regio decreto-legge, delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi annesse ai Regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 560, e 26 febbraio 1930, numero 105.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini-Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.