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REGIO DECRETO 16 aprile 1932, n. 324

Censimento generale della popolazione del Regno. (032U0324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-4-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che ha disposto il settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Veduto il R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166, che ha approvato le norme per la esecuzione del censimento medesimo;
Veduti i prospetti riassuntivi compilati dai Comuni ai sensi dell'art. 65 delle norme approvate col R. decreto sopraindicato, riscontrati dall'Istituto centrale di statistica ai sensi del successivo art. 71;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita al 21 aprile 1931 e indicata nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, è dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 3 delle Norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale posteriori alla suindicata data del 21 aprile 1931-IX.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 62. - Mancini.