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REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. 1841

Contributo scolastico dovuto dal comune di Foligno, della provincia di Perugia, fino al 31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. (031U1841)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-4-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione di parte delle scuole elementari della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1°gennaio 1915;
Veduto che a carico del comune di Foligno, della provincia di Perugia, fu consolidato. in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n.487, l'annuo contributo di lire 81.703,59 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, e che necessariamente il contributo stesso fu elevato, a decorrere dal 1° ottobre 1922, a ? con R. decreto 25 marzo
1923, n. 3291, ed a L. 87.?49,50 dal 1° gennaio 1928, per l'aggregazione dell'ex comune di Valtopina disposta con R. decreto 29 luglio 1927, n. 1455:
Veduto che alcune scuole del comune di Foligno, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposte, inscritte al Monte pensioni governativo:
Veduto l'ultimo comma, dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487:
Vedute le deliberazioni dei podestà del comune di Foligno e del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria, con le quali il contributo predetto viene elevato:
a L. 82.035,75 dal 1° gennaio 1915,
a L. 82.105,65 dal 6 novembre 1918,
a L. 82.176,15 dal 1° ottobre 1919,
a L. 82.270,35 dal 1° aprile 1921,
a L. 82.361,55 dal 1° maggio 1921,
a L. 82.446,51 dal 1° aprile 1922,
a L. 82.535,31 dal 1° luglio 1922,
a L. 85.718,83 dal 1° ottobre 1922,
a L. 86.265,37 dal 1° ottobre 1923,
a L. 86.353,57 dal 4 gennaio 1924,
a L. 86.435,17 dal 1° novembre 1924,
a L. 86.505,37 dal 1° gennaio 1926,
a L. 86.592,97 dal 30 settembre 1926,
a L. 86.717.17 dal 1° ottobre 1926,
a L. 86.829,61 dal 1° settembre 1927,
a L. 89.175,52 dal 1° gennaio 1928,
a L. 89.344,96 dal 1° settembre 1928;
Visto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. ?:

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo scolastico che il comune di Foligno, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 81.703,59 con il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, e successivamente aumentato a L. 84.803,59 con R. decreto 25 marzo 1925, n. 3291, e a L. 87.149,50 per l'aggregazione dell'ex comune di Valtopina disposta con R. decreto 29 luglio 1927, n. 1455, è stabilito come appresso:
a L. 82.035,75 dal 1° gennaio 1915 al 5 novembre 1918,
a L. 82.105,65 dal 6 novembre 1918 al 30 settembre 1919,
a L. 82.176,15 dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1921,
a L. 82.270,35 dal 1° aprile 1921 al 30 aprile 1921,
a L. 82.361,55 dal 1° maggio 1921 al 31 marzo 1922,
a L. 82.446,51 dal 1° aprile 1922 al 30 giugno 1922,
a L. 82.535,31 dal 1° luglio 1922 a1 30 settembre 1922,
a L. 85.718,83 dal 1° ottobre 1922 al 30 settembre 1923,
a L. 86.265,37 dal 1° ottobre 1923 al 3 gennaio 1924
a L. 86.353,57 dal 4 gennaio 1924 al 31 ottobre 1924,
a L. 86.435,17 dal 1° novembre 1924 al 31 dicembre 1925,
a L. 86.505,37 dal 1° gennaio 1926 al 29 settembre 1926,
a L. 86.592,97 dal 30 settembre 1926 al 30 settembre 1926, (per il giorno 30 settembre 1926),
a L. 86.747,17 dal 1° ottobre 1926 al 31 agosto 1927,
a L. 86.829,64 dal 1° settembre 1927 al 31 dicembre 1927,
a L. 89.175,52 dal 1° gennaio 1928 al 31 agosto 1928,
a L. 89.344,96 dal 1° settembre 1928 al 31 dicembre 1931.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE


Giuliano-Mosconi

Visto il guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1932 - Anno X
Atti del governo, registro 318, foglio 94. - Mancini.