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REGIO DECRETO 1 febbraio 1932, n. 160

Variazioni ai ruoli organici del personale dei disegnatori, assistenti ed ufficiali idraulici. (032U0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, che approva i ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in applicazione dei Regi decreti 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;
Riconosciuta la necessità di aumentare di ventidue posti il ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (ufficiali idraulici), di cui alla tabella annessa al predetto R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, e di diminuire, corrispondentemente, di altrettanti posti i ruoli del personale dei disegnatori e degli assistenti di cui alla tabella medesima;
Udito ii Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

I ruoli del personale dei disegnatori, degli assistenti e degli ufficiali idraulici indicati nella tabella annessa al R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, sono rispettivamente sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto, la quale, d'ordine Nostro, dovrà essere vistata dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri interessati.
Nulla è innovato alle disposizioni in vigore riguardanti il personale che, per effetto dell'attuazione della tabella annessa al presente decreto, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado, nonché alle disposizioni sul conferimento dei posti in soprannumero e a quelle sull'obbligo di lasciare vacanze compensatrici in altri gradi.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1932.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Di Crollalanza - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 58. - Mancini.