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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1463

Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia. (031U1463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-12-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, e 30 ottobre 1930, n. 1931;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Pavia, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 66 e 68 ed è in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti;
Art. 24. - Allo elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, col n. 24 l'insegnamento di «Diritto e procedura tributaria».
Art. 26. - L'ultima parte del primo periodo è così modificata: «.
. . purché il numero delle materie non sia inferiore a 18 tanto per la laurea in giurisprudenza che per quella in scienze economico-sociali».
Art. 29. - Nella frase «. . . frequentando i corsi e sostenendo gli esami in cinque materie . . .», alla parola «cinque» è sostituita la parola «sei».
Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:
«In ogni caso i laureati in scienze economico-sociali devono essere forniti del diploma di maturità classica, conseguito da almeno tre anni».
Art. 35. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze politiche l'insegnamento di «scienza dell'amministrazione», di cui al n. 15, è sostituito con quello di «storia delle dottrine economiche» ed è aggiunto, col n. 16, l'insegnamento di: «ordinamenti della Società delle Nazioni».
Art. 36. - È sostituito con il seguente:
«La durata degli studi è di quattro anni. Al termine degli studi la Facoltà conferisce la laurea in Scienze politiche».
Art. 37. - Nel primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «purché il numero delle materie, nelle quali s'iscrive e supera gli esami, non sia inferiore a 19».
Art. 47. - Al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «sia per la sezione politico-diplomatica sia per la sezione politico-amministrativa»;
b) nella frase «. . . con l'obbligo di seguire i corsi e dare gli esami in cinque discipline ...» alla parola «cinque» è sostituita la parola «sei».
Art. 48. - Nella frase «. . . frequentando i corsi e sostenendo gli esami in sei materie ...» alla parola «sei» è sostituita la parola «sette».
Art. 51. - All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'insegnamento di cui al n. 10: «Storia comparata delle lingue classiche» è sostituito con quello di «Glottologia»;
b) l'insegnamento di cui al n. 16: «Istituzioni civili, militari e religiose del Medio evo» è sostituito con quello di: «Storia delle istituzioni pubbliche»;
c) è aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di: «Storia della musica».
Art. 64. - Le denominazioni degl'insegnamenti di «Anatomia comparata», «Zoologia e biologia generale», «Anatomia unama normale ed embriologia», di cui ai numeri 4, 5 e 6, sono sostituite rispettivamente, con quelle di: «Anatomia e fisiologia comparate», «Zoologia», «Anatomia umana sistematica ed embriologia».
Art. 66 (già 67). - Nel secondo comma, alla denominazione di «anatomia normale» è sostituita quella di «anatomia umana sistematica ed embriologia».
Art. 67 (già 69). - Dopo il primo comma è inserito il seguente: «Gli argomenti dei temi per la discussione debbono essere scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta».
L'ultimo comma è cosi modificato:

«L'esame

di laurea consiste nella discussione sopra la dissertazione scritta e sopra due dei tre temi». Art. 68 (già 70. - Nel primo comma, alla denominazione: «anatomia umana» è sostituita quella di: «anatomia umana sistematica ed embriologia».

Art. 1

Art. 114 (già 116). - Al comma quinto, relativo alla laurea in chimica, è aggiunto quanto segue:
«e compia per due anni l'internato nel laboratorio di chimica e per tre semestri l'internato in quello di fisica. A detti internati lo studente non sarà ammesso se non avrà superato gli esami di chimica generale, chimica organica e fisica sperimentale».
Art. 115 (già 117). - È sostituito col seguente:
«L'ordine degli studi per l'attestato di licenza, necessario per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria, è quello stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977».
Art. 129 (già 131). - Al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«Oltre gli esami di profitto delle predette 12 materie lo studente deve superare le prove pratiche, con relativa discussione orale, delle seguenti esercitazioni: analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa, fisica, botanica, farmacognosia, preparazioni chimico-farmaceutiche, tossicologia e bromatologia».
Art. 130 (già 132). - Al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«Oltre gli esami di profitto delle predette 10 materie, lo studente deve superare le prove pratiche, con relativa discussione orale, delle seguenti esercitazioni: analisi chimica qualitativa, botanica, farmacognosia e preparazioni chimico-farmaceutiche».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 8. - Mancini.