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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1422

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari. (031U1422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-12-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Università di Bari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169, 31 ottobre 1929, numero 2481, e 30 ottobre 1930, n. 1858;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della R. Università di Bari, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 16. - È sostituito dal seguente:

«Gli esami di laurea e di diploma si svolgono secondo la forma stabilita nell'ordinamento di ogni singola Facoltà o Scuola».

Art. 29. - È sostituito dal seguente:

«L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione dev'essere presentata in segreteria in triplice copia almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;

b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo studente, concordati fra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla segreteria con un preavviso di almeno 15 giorni».

Art. 49. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono soppressi quelli di «storia della medicina» e di «patologia esotica», di cui ai numeri 29 e 30, e in conseguenza l'insegnamento di «radiologia» prende il n. 29.

Art. 50. - Sono apportate le seguenti modifiche:

1. Nell'istituto di medicina interna (n. 17) è soppresso l'insegnamento di «patologia esotica», di cui alla lettera c), e in conseguenza la lettera d) è modificata in c).

2. Nell'istituto di chirurgia (n. 18) è soppresso l'insegnamento di «storia della medicina», di cui al n. 4, e in conseguenza è modificato il numero d'indicazione dell'insegnamento successivo.

Art. 55. - Nella lettera a), in cui sono stabiliti gl'insegnamenti per i quali è obbligatoria la frequenza di un intero anno scolastico, sono soppressi gl'insegnamenti di «storia della medicina» e di «patologia esotica».

Art. 56. - È aggiunto il seguente comma:

«L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;

b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo studente e notificati alla segreteria con un preavviso di 15 giorni avanti l'inizio della sessione».

Art. 67. È sostituito dal seguente:

«In ciascuna Scuola di perfezionamento gl'iscritti sono sottoposti ad esami di profitto e ad un esame di diploma.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato l'esame di profitto dell'anno precedente, come non è ammesso agli esami di diploma chi non abbia superato tutti gli esami di profitto stabiliti dalla relativa Scuola di perfezionamento.

Nel manifesto annuale saranno indicati per ciascuna Scuola l'ordine degli studi e le modalità degli esami di profitto».

Art. 84. - È sostituito dal seguente:

«L'insegnamento della farmacognosia e relativi esercizi viene affidato per incarico all'insegnante di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia.

L'insegnamento della mineralogia viene dato per incarico.

L'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica con relativi esercizi è di regola affidato ad un professore di ruolo.

All'istituto di chimica farmaceutica appartengono gli insegnamenti di

a) chimica farmaceutica;

b) chimica bromatologica;

c) tecnica farmaceutica.

La direzione dell'istituto spetta al professore di ruolo di chimica farmaceutica; gli altri due insegnamenti sono affidati per incarico».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Atti dei Governo, registro 314, foglio 109. - Mancini.