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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1372

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara. (031U1372)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-12-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con Regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, e 31 ottobre 1929, n. 2400;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi l'art. 22 e quelli da 29 a 32.

In

conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta che sarà disposta, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

Art. 1

«Art. 19. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

Art. 21 (già 20). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza, dopo l'insegnamento di «diritto industriale (annuale)» è aggiunto col n. 25 quello di «infortunistica (annuale)» ed è in conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi.

Art. 22 (già 21). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, sia per il conseguimento della laurea in giurisprudenza che di quella in scienze sociali e sindacali, seguire i corsi e superare gli esami di profitto in almeno 19 materie, scelte fra quelle elencate all'art. 21».

Art. 25. - All'ultimo comma la denominazione del «corso complementare di cultura generale agraria», di cui alla lettera b), è modificata in quella di «corso di avviamento alle applicazioni agrarie».

Art. 26. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali è soppresso l'insegnamento di «elementi di agricoltura e industrie agrarie» di cui al n. 30, ed è istituito, con lo stesso n. 30, quello di «Zootecnia, anatomia e fisiologia degli animali domestici».

Art. 27. - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 26 ai numeri da 1 a 5, da 7 a 11, 13, 14, e con facoltà di scelta fra i numeri 6 e 16 e le esercitazioni di fisica sperimentale;

per la laurea in chimica: prenderti iscrizione o superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 26 ai numeri da 1 a 3, 5, da 12 a 22, 25 e 29 ed inoltre superare una prova pratica di analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa, preparazioni e analisi organica e frequentare per quattro anni il laboratorio di chimica;

per la laurea in scienze naturali: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 26 ai numeri da 12 a 14, da 16 a 27, 29, frequentare per un anno i laboratori di botanica e di zoologia e anatomia comparata e compiere nel secondo biennio l'internato nel laboratorio, presso il quale svolgerà la dissertazione di laurea».

Art. 29 (già 33). - È sostituito dal seguente:

«Allo scopo di avviare gli studenti di scienze naturali e di chimica verso un indirizzo agrario, la Facoltà consiglia particolarmente i corsi di cui ai numeri 15, 18, 29 e 30 dell'art. 26 e inoltre gl'insegnamenti, appartenenti alla Facoltà di giurisprudenza, indicati ai numeri 26 e 27 dell'art. 21.

Gli studenti della Facoltà di scienze, che abbiamo regolarmente seguito tali corsi e superato i relativi esami, potranno ottenere un attestato ufficiale».

Art. 33 (già 37). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 9 materie, scelto fra quelle indicate nell'art. 31 ai numeri da 1 a 9, e quelle elencate nell'art. 26 ai numeri 16, 22, 23, 25 e 27, e seguire inoltre 4 corsi d'esercitazioni di analisi chimica, di chimica farmaceutica, di farmacognosia e di botanica e superare le relative prove pratiche».

Art. 34 (già 38). - È sostituito dal seguente:

«Nell'ultimo biennio gli aspiranti al diploma in farmacia debbono esercitarsi nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle autorizzate dalla Scuola.

All'inizio del periodo di pratica essi devono notificare alla segreteria dell'Università la farmacia scelta a tale scopo.

Il tempo complessivo della pratica farmaceutica è di dodici mesi; ciò deve risultare da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia, presso la quale lo studente ha compiuta la pratica».

Art. 35 (già 39). - È sostituito dal seguente:

«I laureati in chimica, in chimica industriale e in ingegneria chimica sono ammessi al quarto anno per il corso di diploma in farmacia.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in agraria, in medicina veterinaria e coloro che sono provvisti di lauree miste possono essere ammessi al terzo anno per il corso di diploma in farmacia.

In ogni caso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Atti del Governo, registro 314, foglio 59. - Mancini.