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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1931, n. 1227

Disposizioni sull'istruzione superiore. (031U1227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1932, n. 812 (in G.U. 16/07/1932, n. 163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-11-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare nuove norme di coordinamento concernenti gl'Istituti d'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto ton i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A ciascuna delle Facoltà o Scuole che costituiscono Università o Istituto superiore è preposto un preside.
I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facoltà o Scuole, su una terna proposta dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.
Il Consiglio direttivo degl'Istituti superiori di magistero è composto di tutti i professori di ruolo di ciascun Istituto.