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LEGGE 18 giugno 1931, n. 987

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (031U0987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2005)
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Testo in vigore dal: 8-9-1931
al: 7-11-2006
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti  orticoli
e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od  esercitare
il commercio di  piante,  parti  di  piante  e  semi,  deve  ottenere
l'autorizzazione del prefetto della rispettiva  Provincia,  il  quale
l'accorda su parere favorevole del  commissario  provinciale  per  le
malattie  delle  piante  segnalando  la  concessa  autorizzazione  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio osservatorio per
le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed  al
Consiglio provinciale dell'economia. 
  I proprietari, i conduttori  o  direttori  di  vivai,  stabilimenti
orticoli e stabilimenti per la  preparazione  e  selezione  di  semi,
esistenti alla data della presente  legge  e  coloro  che  alla  data
stessa esercitino gia' il commercio di piante, parti di piante e semi
devono, entro tre mesi dalla detta data, dare  denunzia  al  prefetto
della rispettiva Provincia della esistenza dell'azienda  al  fine  di
ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma. 
  I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte,
alla esportazione all'estero, devono possedere,  oltre  ai  requisiti
prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti
convenzioni internazionali.