stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 giugno 1931, n. 987

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (031U0987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2005)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-9-1931 al: 7-11-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al Consiglio provinciale dell'economia.
I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino già il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denunzia al prefetto della rispettiva Provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma.
I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.