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REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1931, n. 693

Riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario. (031U0693)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1931, n. 1640 (in G.U. 20/01/1932, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-7-1931 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successivamente modificato con R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre l'onere delle spese che gli agricoltori incontrano per ottenere sovvenzioni di credito agrario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notari per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed effettuate dagli istituti ed enti autorizzati all'esercizio della speciale forma di credito.
Qualora si faccia luogo alla stipulazione di due rogiti, il condizionato e il definitivo, e della quietanza, essi sono considerati, agli effetti degli onorari notarili, come una sola stipulazione.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno dì legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 78. - Ferzi.