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REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. 601

Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. (031U0601)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1931. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)
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Testo in vigore dal: 16-6-1931
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del
Re la facolta' di emendare il codice penale; 
  Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, che approva il  testo
definitivo del codice penale; 
  Sentito il  parere  della  Commissione  parlamentare  istituita  a'
termini dell'articolo 2 della legge predetta; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Quando le leggi, i decreti e le  convenzioni  internazionali  fanno
menzione  di  pene  criminali,  correzionali  o  di  polizia,  devono
considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti: 
  1° alle « pene criminali » la  pena  di  morte,  l'ergastolo  e  la
reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni; 
  2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1°  e
3°; 
  3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un  tempo  non
superiore nel massimo  a  tre  mesi  e  dell'ammenda  in  misura  non
superiore nel massimo a lire mille. 
 
  Quando  sia  stata  pronunciata  condanna,  si   considerano   pene
criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore
dei cinque anni.