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REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1938

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale. (030U1938)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1931, n. 615 (in G.U. 08/06/1931, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1141, riguardante l'istituzione dell'ente «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale»;
Ritenuta le necessità urgente ed assoluta di integrare il Consiglio di amministrazione del detto Ente con l'inclusione del presidente del Registro italiano navale e aeronautico;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 5 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, è sostituito il seguente:

«Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri e cioè:

a) del presidente del Comitato progetti di navi;

b) del direttore generale della marina mercantile;

c) del direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche;

d) del presidente del Registro italiano navale e aeronautico;

e) di un rappresentante dell'Unione costruttori navali italiani;

f) di due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni.

«I membri di nomina ministeriale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati».