LEGGE 6 gennaio 1931, n. 99

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali. (031U0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2018)
Testo in vigore dal: 6-3-1931
al: 19-12-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Chiunque raccoglie piante officinali  deve  ottenere  la  carta  di
autorizzazione; chi utilizzi altresi' dette piante deve conseguire il
diploma di erborista. 
 
 
  Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche
e da profumo, comprese nell'elenco  che  sara'  approvato  con  Regio
decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste,  di
concerto  con  quello  per  le  corporazioni,  udita  la  Commissione
consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.