stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 99

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali. (031U0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2018)
Testo in vigore dal:  6-3-1931 al: 19-12-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 1




Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.


Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, udita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.