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LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1906

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065; 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930. (030U1906)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-2-1931
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 
 
  3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930,  n.  1426,  e  23  ottobre
1930, n. 1454, recanti provvedimenti a  favore  dei  danneggiati  dal
terremoto del 23 luglio 1930, e 10 novembre 1930,  n.  1447,  recante
provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del  30  ottobre
1930. 
 
  Al R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e' aggiunto  l'articolo
seguente: 
 
  «Art. 19-bis. - Le disposizioni degli articoli  17,  18  e  19  del
presente decreto non si applicano per i fabbricati delle  cooperative
edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale,  ne'  agli  altri
fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa  depositi
e prestiti». 
 
  Al  R.  decreto-legge  10  novembre  1930,  n.  1447,  e'  aggiunto
l'articolo seguente: 
 
  «Art.11-bis. - Le  disposizioni  degli  articoli  8,  9  e  11  del
presente decreto non si applicano per i fabbricati delle  cooperative
edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale,  ne'  agli  altri
fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa  depositi
e prestiti». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Mussolini - Di Crollalanza - 
                                          Rocco - Mosconi - Acerbo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.