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REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1875

Consolidamento del contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per le scuole elementari dell'ex comune di San Pietro di Gorizia, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482. (030U1875)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-2-1931 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 gennaio 1927, n. 1, e 25 ottobre 1928, n. 2520, coi quali il comune di San Pietro di Gorizia è stato aggregato al comune di Gorizia;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trieste alla diretta amministrazione del comune autonomo di Gorizia, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trieste dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di San Pietro di Gorizia sostenne l'effettiva spesa di L. 59.726,85;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1309, 16 giugno 1927, n. 1660 e 14 luglio 1927, n. 1870, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924. n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di San Pietro di Gorizia, ora aggregato al comune di Gorizia, i corrispondenti contribuiti di L. 3140, L. 4800 e L. 2400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di San Pietro di Gorizia, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 49.386,85 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano - Mosconi.


Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 146. - Mancini.