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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1858

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari. (030U1858)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Bari approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169, e 31 ottobre 1929, numero 2481;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Bari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169, e 31 ottobre 1929, n. 2481, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 24 e 26.
Per la soppressione dei predetti articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli altri articoli e dei loro riferimenti.
Art. 2. - È soppresso il terzo comma.

Art.

3. - Nel primo comma sono cancellate le parole «e conversazioni» e l'ultimo comma è sostituito con il seguente: «I corsi ufficiali debbono essere più che possibile completi».

Art. 1

Art. 15. - Il secondo comma è sostituito con il seguente:
«Oltre i professori ufficiali, fanno parte della Commissione anche liberi docenti in numero non superiore a quattro. In ogni caso, i professori ufficiali debbono essere in maggioranza».
Art. 17. - È sostituito con il seguente:
«Gli esami di profitto e gli esami di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».
Art. 18. - È sostituito con il seguente:
«Al candidato, il quale abbia già superato l'esame, in una delle materie, che nell'ordinamento di questo statuto figura raggruppata ad un'altra in un solo esame, o perché abbia dato l'esame con i precedenti ordinamenti, o perché provenga da altra Università o Istituto superiore del Regno, è convalidato l'esame soltanto per quella parte nella quale fu sostenuto».
Art. 21. - La denominazione dell'insegnamento di cui al numero 19 «Legislazione sindacale e del lavoro» è modificata in quella di «Diritto corporativo e del lavoro».
Art. 24 (già 25). - È sostituito con il seguente:
«Per conseguire la laurea in giurisprudenza la Facoltà propone il piano di studi che viene comunicato mediante il manifesto annuale.
Gli studenti possono variare l'ordine degli studi proposta, sostituendo ad una o più fra le materie, in esso indicate, altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 21, a condizione però che il numero non sia inferiore a 17.
Gli studenti devono ancora osservare i limiti seguenti:
1° gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni e storia del diritto romano devono precedere rispettivamente quelli di diritto civile e commerciale e di diritto romano;
2° l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto marittimo pubblico e privato;
3° l'esame di istituzioni e storia del diritto romano deve precedere quello di storia del diritto italiano;
4° l'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario.
Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie».
Art. 25 (già 27). - È sostituito con il seguente:
«Per conseguire la laurea in scienze economico-politiche la Facoltà propone il piano di studi che viene comunicato mediante il manifesto annuale.
L'ordine degli studi proposto può essere variato dagli studenti, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 21, a condizione però che il numero non sia inferiore a 17. Debbono essere osservati altresì i limiti seguenti:
1° l'esame di economia politica deve precedere quelli di economia commerciale e marittima, di diritto corporativo e del lavoro, di scienza delle finanze e di diritto finanziario;
2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale, e questo l'esame di diritto marittimo, pubblico e privato.
Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie».
Art. 26 (già 28). - Sono apportate le seguenti modificazioni:
I. Nel primo comma, la dicitura: «seguendo il piano di studi di cui all'art. 24» è sostituita con l'altra: «seguendo il piano di studi proposto dalla Facoltà».
II. Nel secondo comma, il corso di «legislazione sindacale o del lavoro» è sostituito con quello di «diritto corporativo e del lavoro».
Dopo l'art. 40 (già 42) è aggiunta, con il relativo programma, la seguente:
«Scuola di perfezionamento in studi corporativi.
Art. 41. - È annessa alla Facoltà di giurisprudenza una Scuola di perfezionamento in studi corporativi della durata di un anno, la quale ha per iscopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano, e fornire loro la preparazione specifica per gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa.
Art. 42. - Alla Scuola possono essere iscritti i soli laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze economiche commerciali, lettere e filosofia. Non è permesso iscriversi contemporaneamente a detta Scuola e ad una Facoltà universitaria.
Art. 43.- Gli iscritti alla Scuola debbono pagare le tasse e. sopratasse di iscrizione, di esame e di diploma nella misura seguente:
Tassa di iscrizione . . . . . . . L. 200
Tassa di esame . . . . . . . . . » 50
Sopratassa esame di diploma . . . » 25
Tassa di diploma . . . . . . . . » 75
Art. 44. - Lo direzione della Scuola è affidata al preside della Facoltà di giurisprudenza.
Art. 45. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
a) Dottrina generale dello Stato;
b) Politica economica corporativa;
c) Legislazione del lavoro, dell'assistenza e previdenza sociale;
d) Storia moderna;
e) Geografia politica ed economica;
f) Statistica professionale e demografica;
g) Ordinamenti finanziari corporativi e contabilità di Stato;
h) Storia dei trattati.
L'insegnamento di diritto corporativo e del lavoro è impartito nella Facoltà di giurisprudenza, e ne è obbligatorio l'esame con relativa frequenza, ove detto esame non sia stato superato in precedenza.
I vari insegnamenti saranno accompagnati eventualmente da speciali corsi integrativi ed esercitazioni che saranno all'occorrenza deliberati dalla Facoltà di giurisprudenza.
Art. 46. - La Scuola conferisce al termine del corso uno speciale diploma.
L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza, davanti ad una Commissione di nove membri o di un minimo di sette membri, dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola con le stesse norme stabilite per gli esami della Facoltà di giurisprudenza.
Art. 47. - Le proposte di nomina dei professori della Scuola saranno deliberate dalla Facoltà di giurisprudenza secondo le norme regolamentari della Università».
Art. 49 (già 44). - È sostituito con il seguente:
Gli insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:
1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed organica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Istologia ed embriologia generale;
6. Anatomia sistematica;
7. Fisiologia;
8. Chimica biologica;
9. Patologia generale;
10. Microparassitologia ed immunologia;
11. Farmacologia;
12. Anatomia topografica;
13. Patologia, speciale medica;
14. Patologia speciale chirurgica;
15. Semeiotica medica;
16. Anatomia patologica;
17. Igiene e polizia medica;
18. Medicina legale;
19. Clinica oculistica;
20. Clinica delle malattie nervose e mentali;
21. Clinica pediatrica;
22. Clinica dermosifilopatica;
23. Clinica otorinolaringoiatrica;
24. Clinica ostetrico-ginecologica;
25. Clinica medica generale;
26. Clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni;
27. Ortopedia;
28. Odontoiatria e prostesi dentale;
29. Storia della medicina;
30. Patologia esotica;
31. Radiologia».
Art. 50 (già 45). - Sono apportate le seguenti modificazioni:
I. Nell'Istituto di fisiologia (n. 5), l'ultimo comma è sostituito come segue:
«La direzione spetta all'insegnante di fisiologia, che di regola è un professore di ruolo. L'insegnamento della chimica biologica sarà affidato per incarico».
II. Nell'Istituto di patologia generale (n. 6), l'insegnamento indicato con la lettera b) «immunologia» è modificato in «microparassitologia ed immunologia». All'ultimo comma, alla parola «immunologia» devono precedere le parole «microparassitologia e».
III. Il n. 9 è così sostituito:
«Istituto d'igiene e polizia medica. - La direzione spetta all'insegnante di igiene e di polizia medica che è di regola un professore di ruolo».
IV. Nell'Istituto di neuropatologia e psichiatria (n. 12), è tolto il seguente inciso: «che deve essere annesso al manicomio di Bari».
V. L'«Istituto di patologia speciale chirurgica» collocato al n. 16, viene spostato al n. 15 e l'«Istituto di ostetricia e ginecologia» collocato al n. 15 passa al n. 16.
VI. Le norme relative all'«Istituto di chirurgia» (n. 18) sono così sostituite:
«A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti;
a) clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni;
b) ortopedia.
La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di clinica chirurgica generale che svolge gl'insegnamenti della clinica chirurgica generale e della tecnica delle operazioni.
L'insegnamento della ortopedia sarà affidato ad un incaricato.
Gli insegnamenti autonomi affidati a professori incaricati sono i seguenti:
1. Botanica;
2. Clinica otorinolaringoiatrica;
3. Odontoiatria;
4. Storia della medicina;
5. Radiologia».
Art. 51 (già 46). - È sostituito con il seguente:
«Il piano di studio proposto dalla Facoltà verrà annualmente indicato nel manifesto riguardante la Facoltà di medicina e chirurgia».
Art. 54 (già 49). - È sostituito con il seguente:
«Nessun anno è valido se lo studente non si è iscritto almeno a tre corsi ufficiali di quelli elencati all'art. 49».
Art. 55 (già 50). - È sostituito con il seguente:
«Per l'ammissione agli esami delle singole materie d'insegnamento si richiede:
a) la frequenza di un intero anno scolastico in:
botanica;
zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
istologia ed embriologia generale;
fisica;
chimica generale;
chimica biologica;
microparassitologia e immunologia;
anatomia topografica;
farmacologia;
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
clinica delle malattie nervose e mentali;
clinica dermosifilopatica;
clinica ostetrico-ginecologica;
igiene e polizia medica;
medicina legale;
semeiotica medica;
ortopedia;
odontoiatria e prostesi dentale;
storia della medicina;
patologia esotica;
radiologia;
clinica otorinolaringoiatrica;
b) la frequenza di due interi anni scolastici in:
anatomia sistematica;
fisiologia;
anatomia patologica;
patologia generale;
c) la frequenza di tre interi anni scolastici in:
clinica medica generale;
clinica chirurgica generale».
Art. 56 (già 51). - È sostituito con il seguente:
«Gli esami sono dati per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto annuale».
Art. 57 (già 52). - Nel secondo comma l'indicazione alla lettera a): «corso annuale di patologia generale» è sostituita con: «corso biennale di patologia generale ».
Nell'ultimo comma di cui alla lettera c) alle parole «caso per caso» sono sostituite le altre: «Per i laureati o diplomati che si iscrivono al corso di medicina e chirurgia».
Art. 59 (già 54). - È così modificato:
«Le scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:
1. Scuola di perfezionamento in chirurgia;
2. Scuola di perfezionamento in pediatria.;
3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;
4. Scuola di perfezionamento in oculistica;
5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia;
6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
7. Scuola di perfezionamento in neurologia;
8. Scuola di perfezionamento in medicina legale;
9. Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria».
Art. 62 (già 57). - È sostituito con il seguente:
«Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare le tasse e le sopratasse d'iscrizione, di esami e di diploma nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Il provento delle tasse sarà così ripartito:
10 per cento a beneficio della Cassa scolastica:
45 per cento a beneficio dell'Istituto sede di Scuola di perfezionamento per compenso di materiale di studio e di esercitazioni;
40 per cento a beneficio del personale insegnante ed in proporzione delle lezioni impartite;
5 per cento a beneficio del personale di segreteria per il maggior lavoro.
Il provento delle sopratasse sarà così ripartito:
10 per cento a beneficio della Cassa scolastica;
90 per cento a titolo di propine di esami per gli esaminatori della Scuola stessa».
Art. 64 (già 59). - È sostituito con il seguente:
«Gli insegnanti delle scuole sono proposti dai singoli direttori che possono sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti ed anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dalla Facoltà.
Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore».
Art. 65 (già 60). - È aggiunto il seguente comma:
«Quando gli iscritti siano in numero limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina».
Art. 67 (già 62). - È sostituito con il seguente:
«In ciascuna Scuola di perfezionamento gli iscritti sono sottoposti ad esami di profitto e ad un esame di diploma.
Nel manifesto annuale riguardante ciascuna Scuola saranno indicati l'ordine degli studi e le modalità degli esami di profitto. I componenti le Commissioni degli esami di profitto (almeno in numero di tre) saranno nominati dal direttore della Scuola fra gli insegnanti della Scuola stessa.
Per l'esame di diploma, il candidato deve presentare una dissertazione scritta di argomento clinico o scientifico, da discutersi coi componenti la Commissione. La Commissione per l'esame di diploma, composta di cinque membri scelti fra gli insegnanti della Facoltà, è nominata dal preside, su proposta del direttore della Scuola. Uno dei commissari deve essere libero docente.
Nel diploma che sarà rilasciato dal rettore deve risultare la qualifica di specialista per la materia prescelta».
Art. 68 (già 63). - È sostituito con il seguente:
«L'esame di diploma, per le Scuole di perfezionamento potrà ripetersi una sola volta e dopo un anno».
Dopo l'art. 68 (già 63) sono inseriti i seguenti:
«Art. 69. - Il Consiglio di Facoltà, può, su proposta del direttore della Scuola, esonerare da un anno di insegnamento quei laureati che dimostrino con documento o titolo di studio di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità.
Art. 70. - Gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli Istituti sede di Scuola di perfezionamento possono iscriversi alla relativa Scuola senza obbligo di pagamento di tassa.
Art. 71. - Gli aiuti e gli assistenti volontari, purché in carica presso gli Istituti clinici, sedi di Scuole di perfezionamento, possono avere abbreviazione di corso, in seguito a proposta motivata del direttore della relativa Scuola. L'abbreviazione, però, non potrà essere mai superiore agli anni di effettivo servizio prestato».
Il paragrafo 2, concernente le norme particolari per le Scuole di perfezionamento (articoli già 64 sino a già 93), è sostituito con il seguente:

Ǥ 2. - NORME PARTICOLARI PER LE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.


1. Scuola di perfezionamento in chirurgia.

Art. 72. - Questa Scuola è annessa all'Istituto di chirurgia.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono cinque.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Clinica chirurgica generale;
2. Semeiotica chirurgica;
3. Patologia chirurgica;
4. Radiologia applicata alla chirurgia;
5. Tecnica della endoscopia;
6. Ricerche di laboratorio;
7. Tecnica delle operazioni;
8. Traumatologia ed ortopedia;
9. Chirurgia d'urgenza;
10. Chirurgia delle vie urinarie;
11. Ginecologia.
Gli iscritti al corso di perfezionamento hanno gli stessi obblighi degli assistenti volontari.

2. - Scuola di perfezionamento in pediatria.

Art. 73. - La Scuola è annessa all'Istituto di clinica pediatrica.
Il. corso della Scuola ha la durata di anni due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Morfologia, fisiologia e patologia della crescenza;
2. Semeiotica e diagnostica infantile;
3. Igiene infantile e puericultura;
4. Terapia generale infantile con speciale riguardo al prematuro e al lattante;
5. Clinica pediatrica;
6. Ortopedia infantile.
Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di internato nella clinica per tutta la durata dell'insegnamento.

3. - Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.

Art. 74. - Questa Scuola è annessa alla Clinica ostetrico-ginecologica.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono quattro.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Clinica ostetrico-ginecologica;
2. Fisiologia ostetrico-ginecologica;
3. Diagnosi ostetrica;
4. Terapia ostetrica;
5. Diagnosi e terapia ginecologica;
6. Puericultura antinatale eugenetica;
7. Puericultura post-natale;
8. Ostetricia e ginecologia legale;
9. Urologia ginecologica;
10. Radiologia ginecologica.
Nel primo biennio è obbligatoria la frequenza diurna per turno.
Nel secondo biennio gli iscritti devono fare i turni di internato, anche nel periodo delle vacanze estive, complessivamente non meno di due mesi per anno; al quarto corso avranno mansioni di assistenti volontari.

4. - Scuola di perfezionamento in oculistica.

Art. 75. - Questa Scuola è annessa all'Istituto di clinica
oculistica.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono tre.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Anatomia clinica dell'apparato visivo;
2. Fisiologia della visione;
3. Patologia e clinica oculistica;
4. Ottica fisiologica e vizi di refrazione;
5. Oftalmoscopia clinica;
6. Infortunistica oculare;
7. Igiene oculare;
8. Chirurgia oculare.
Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in Clinica oculistica per tutta la durata dell'insegnamento.

5. - Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.

Art. 76. - Questa Scuola è annessa all'Istituto di dermosifilopatia.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Batteriologia delle malattie veneree e cutanee;
2. Sierologia;
3. Anatomia normale e patologia della cute;
4. Fisiologia e biologia della cute;
5. Semeiotica delle malattie cutanee e veneree;
6. Patologia delle malattie cutanee e veneree;
7. Rapporto tra dermatologia e medicina interna (cute e ghiandole endocrino cute e malattia del ricambio);
8. Terapia delle malattie cutanee e veneree;
9. Profilassi e legislazione anticeltica.
Durante lo svolgimento del corso gli iscritti hanno l'obbligo di internato nella Clinica dermosifilopatica.

6. - Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.

Art. 77. - La Scuola è annessa all'Istituto di clinica medica.
La durata del corso per conseguire il diploma è di due anni.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Fisiopatologia generale;
2. Semeiologia clinica e metodi di laboratorio;
3. Esami radiologici;
4. Patologia speciale delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
5. Clinica delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
6. Terapia generale e speciale;
7. Indicazioni operatorie nelle malattie dell'apparato digerente.
Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti al diploma devono fare l'internato nella Clinica medica.

7. - Scuola di perfezionamento in neurologia.

Art. 78. - La Scuola è annessa all'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono
1. Clinica delle malattie nervose;
2. Semeiotica e diagnostica delle malattie nervose;
3. Istologia normale e patologia del sistema nervoso;
4. Esercitazioni di oftalmoscopia clinica.
Gli insegnamenti sono tutti a carattere dimostrativo.
Nel 1° anno deve essere obbligatorio l'internato nel Laboratorio di patologia generale o di anatomia patologica, negli altri due anni nella Clinica delle malattie nervose e mentali.

8. - Scuola di perfezionamento in medicina legale.

Art. 79. - Questa Scuola è annessa all'Istituto di medicina legale.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Medicina legale con illustrazione di casi;
2. Legislazione e giurisprudenza in rapporto alla medicina legale;
3. Neurologia e psichiatria in rapporto alla medicina legale;
4. Ostetricia e ginecologia in rapporto alla medicina legale;
5. Traumatologia e chirurgia infortunistica;
6. Chimica;
7. Infortunistica;
8. Antropologia criminale;
9. Tecnica di polizia giudiziaria;
10. Tecnica delle autopsie giudiziarie.
Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta, sosterrà una prova pratica o sul cadavere o sul vivente.

9. - Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 80. - Questa Scuola è annessa all'Istituto di odontoiatria.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Embriologia e istologia dentaria;
2. Anatomia della bocca e dei denti;
3. Fisiologia degli organi della bocca;
4. Patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
5. Odontoiatria operativa;
6. Chirurgia dentale e peridentale;
7. Ortopedia dento-facciale;
8. Protesi dentale e mascellare;
9. Radiologia in rapporto alla odontoiatria.
Obbligatorietà di internato di due anni nell'Istituto di odontoiatria e di assistenza all'ambulatorio.
Per l'esame di diploma, oltre alla discussione di una dissertazione scritta, i candidati dovranno sostenere una prova clinica pratica».
Art. 81 (già 94). - All'elenco delle materie di insegnamento della Scuola di farmacia è aggiunto, con il numero 14, l'insegnamento di «Tecnica farmaceutica».
Art. 85 (già 98). - È sostituito con il seguente:
«Il piano degli studi proposto dalla Scuola di farmacia, per il conseguimento del diploma in farmacia, sarà comunicato mediante il manifesto annuale.
Lo studente può modificare il piano di studi consigliato, sostituendo a non più di due delle materie della Scuola altre della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno indicate nel manifesto degli studi. Lo studente deve però frequentare nei tre anni i corsi di almeno otto materie e superare i relativi esami e seguire gli esercizi di cui ai numeri 10 a 13 dell'art. 81».
Art. 87 (già 100). - È aggiunta la clausola: «ed ottenuta la relativa firma di frequenza».
Art. 88, - (già 101). - Al secondo comma la prova di «mineralogia» è sostituita con quella di «botanica».
Art. 91 (già 104). - È aggiunto il seguente comma:
«Per i laureati e diplomati in altre Facoltà o Scuole il Consiglio della Scuola provvederà caso per caso».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 304, foglio 133. - Ferzi.