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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1828

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (030U1828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, e 31 ottobre 1929, n. 2483;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018 e 31 ottobre 1929, n. 2483, è ulteriormente modificato nel modo seguente: Sono soppressi gli articoli 169, 255 a 259, 298 e 303. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1



« Scuola di tisiologia ».

« Scuola di medicina del lavoro ».

Art. 13. - È sostituito con il seguente

« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Art. 14. - È sostituito con il seguente:

« La Commissione esaminatrice per gli esami a gruppo è composta di un numero di membri che verrà determinato dal Consiglio della Facoltà sulle cui materie vertono gli esami, secondo le norme dell'art. 86 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

La Commissione esaminatrice per ogni esame singolo è composta di tre commissari, dei quali almeno uno è scelto fra i liberi docenti o tra i cultori della materia ».

Art. 20. - Il numero degli esami di profitto, che lo studente deve superare per essere ammesso agli esami di laurea in giurisprudenza, da 19 è ridotto a 18.

Arti 37. - È aggiunto il seguente comma:

« La tassa da pagarsi è stabilita in L. 50 per gli studenti in L. 80 per i laureati e per i funzionari dello Stato ».

Art. 55. - È sostituito con il seguente:

« Chi si iscrive alla Scuola e non sia studente della Regia università di Roma è tenuto a pagare le tasse e sopra-tasse seguenti:

lire 100 immatricolazione;

lire 100 iscrizione;

lire 50 sopratassa esami di profitto;

lire 50 sopratassa esami di diploma;

lire 50 diploma ».

Art. 58. - È soppresso l'insegnamento di cui al n. 9 « legislazione economica del lavoro » e sono aggiunti, rispettivamente con i numeri 9, 33 e 34, i seguenti nuovi insegnamenti: « diritto corporativo », « diritto del lavoro e legislazione sociale », « storia delle dottrine politiche ».

Art. 62. - Nel secondo comma alla indicazione dell'esame di « legislazione economica e del lavoro » è sostituita quella dell'esame di « diritto corporativo ».

Art. 63. - È sostituito con il seguente:

« Alla Facoltà di scienze politiche possono essere iscritti quali studenti coloro che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica.

I laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno con l'obbligo della iscrizione ai corsi e degli esami nelle materie seguenti: diritto pubblico comparato, diritto corporativo, politica economica e finanziaria, storia politica moderna (biennale), storia delle colonie e politica coloniale, e tre altre materie a scelta da designarsi dalla Facoltà, o, in caso che la Facoltà non le designi, da indicarsi dallo studente all'inizio dell'anno accademico. Essi sono altresì tenuti agli esami di cui all'ultimo comma, dell'art. 61 e alla frequenza degli istituti a norma dell'art. 67.

I laureati in lettere o filosofia sono ammessi di regola al 2° anno; sono ammessi al terzo, quando abbiano già superato gli esami su almeno tre materie della Facoltà.

I laureati in scienze sociali, in scienze economiche e commerciali o in ingegneria - sempre che siano in possesso del titolo di ammissione di cui al primo comma del presente articolo - sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di seguire un piano di studi approvato dalla Facoltà caso per caso.

I diplomati in statistica sono ammessi di regola al secondo anno, salvo diverso giudizio della Facoltà.

In ordine alle abbreviazioni del corso per i laureati e studenti di altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori, muniti di diploma di maturità classica o scientifica, come pure sul riconoscimento di esami superati, si pronunzia il Consiglio della Facoltà caso per caso ».

Art. 75. - Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. - L'insegnamento di « storia della filosofia moderna » di cui al n. 33, è soppresso.

II. - L'insegnamento di « storia della filosofia antica » passa dal n. 32 al n. 33.

III. - Sono aggiunti, rispettivamente con i numeri 32, 34, 50, i seguenti nuovi insegnamenti : « storia della filosofia », « storia della filosofia medioevale », « storia della musica ».

In conseguenza di tali aggiunte e modifiche, gli insegnamenti dal n. 34 al 48 assumono la nuova numerazione da 35 a 49.

IV. - È soppresso l'ultimo comma.

Art. 79. - È sostituito con il seguente:

« Lo studente dovrà iscriversi, ogni anno, ad almeno tre materie tra le quali potranno essere ripetute materie precedentemente prese, purché il numero totale non sia nel quadriennio inferiore a dieci.

Le materie saranno liberamente scelte fra tutti i corsi ufficiali o pareggiati della Facoltà di lettere e filosofia e tre potranno appartenere anche ad altre Facoltà ».

Art. 80. - Nell'ultimo comma le parole « non più tardi del terzo anno di corso » sono sostituite con le seguenti: « non più tardi del dicembre del quarto anno di corso ».

Art. 81. - È sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto che lo studente ha l'obbligo di sostenere prima di essere ammesso all'esame di laurea sono i seguenti:

a) una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino (con l'uso del vocabolario). Il tempo concesso per questa prova sarà di quattro ore;

b) tre gruppi di esami scelti liberamente tra quelli proposti dalle Scuole o dal Seminario, secondo i programmi che annualmente saranno pubblicati dalle Scuole medesime o dal Seminario e che verranno allegati all'ordine degli studi. Uno dei gruppi di esami può essere sostenuto al termine del primo biennio, gli altri due debbono essere sostenuti durante il secondo biennio.

I gruppi a scelta saranno indicati annualmente nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario;

c) una prova scritta alla fine del quarto anno su una delle discipline di cui all'allegato A) a seconda della Scuola scelta dallo studente.

Dalla prova di cui alla lettera a) saranno esentati sempre gli studenti stranieri ».

rt. 83. - Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nel primo comma le parole « delle materie formanti il gruppo » sono sostituite dalle parole « delle materie dei singoli gruppi »;

II. Il secondo comma è sostituito con il seguente, « l'esame sulle materie costituenti il gruppo sarà dato contemporaneamente dinanzi un'unica commissione e con voto unico, o dinanzi a commissioni diverse, e quindi con voti singoli, a seconda che sarà stabilito su proposta delle singole Scuole e sarà indicato nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario ».

Art. 85. - È soppresso il secondo comma.

Art. 87. - È sostituito con il seguente:

« Coloro che, avendo conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti di regola al quarto anno. Essi dovranno sostenere la prova scritta di cui alla lettera c) dell'art. 81 e un gruppo di esami orali a scelta tra quelli di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, purché così la prova scritta come il gruppo di esami vertano su materie diverse da quelle già seguite per il conseguimento della prima laurea.

Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso, purché abbiano conseguito il diploma di maturità classica, almeno tanti anni prima, quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione.

Se sarà accordata l'iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà sostenere la prova scritta di latino (art. 81, lettera a), due gruppi di esami orali (art. 81, lettera b) e la prova scritta di quarto anno (art. 81, lettera c) con le norme stesse che valgono per tutti gli studenti. Invece, in caso di iscrizione al secondo anno, lo studente sarà obbligato a tutte le prove di cui all'art. 81 ».

Art. 90. - L'ultimo comma è così modificato:

« I laureati iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopra tasse :

lire 100 immatricolazione;

lire 100 iscrizione;

lire 50 sopratassa esami di profitto ;

lire 50 sopratassa esame di diploma;

lire 50 diploma ».

Art. 94. - Dopo il numero 7 è aggiunto, con il n. 8, l'insegnamento di « storia della filosofia » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 95. - Dopo il numero 6 è aggiunto, con il n. 7, l'insegnamento di « storia della filosofia medioevale » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 119. È sostituito con il seguente:

« Le prove per l'esame di diploma sono scritte e orali. Per le materie linguistiche la prova scritta consiste in una versione dalla lingua orientale in italiano ».

Art. 149. - Dopo il numero 9 è aggiunto, con il numero 10, l'insegnamento di « storia della filosofia » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 161. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di filosofia è aggiunto, col n. 1, l'insegnamento di « storia della filosofia », modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

La denominazione dell'insegnamento di « storia della filosofia moderna » è modificata in quella di « storia della filosofia medioevale ».

Art. 166. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 35, l'insegnamento di « anatomia microscopica ».

Art. 169 (già 170). - È premesso il seguente primo comma: « la Facoltà propone e pubblica annualmente il piano di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia ».

Nel comma già esistente il numero degli esami, che lo studente deve superare per essere ammesso agli esami di laurea in medicina e chirurgia, è ridotto da 24 a 23.

Art. 186 (già 187). - Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per il Corso di perfezionamento in igiene i laureati iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse:

lire 100 immatricolazione;

lire 300 iscrizione;

lire 50 sopratassa di esami;

lire 50 diploma ».

Art. 203 (già 204). - È sostituito con il seguente:

« La Scuola di perfezionamento in medicina legale conferisce diplomi di specialista « in medicina legale » e « in polizia scientifica e medicina penitenziaria ».

Per ciascuno dei due diplomi il corso di studi ha la durata di un biennio ».

Art. 204 (già 205). - Sono soppressi gli insegnamenti riguardanti il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 206 (già 207). - Le parole « in una delle tre specialità » sono sostituite con le parole: « in una delle due specialità ».

Dopo l'art. 245 (già 246) sono aggiunte le Scuole di « Tisiologia » e di « Medicina del lavoro » con i relativi programmi:

«Scuola di tisiologia.

Art. 246. - Il corso per la specialità in tisiologia ha la durata di 2 anni e si svolge presso la clinica della tubercolosi e malattie respiratorie della Regia università (Istituto Benito Mussolini),

Art. 247. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

1. Patologia e clinica della tubercolosi polmonare (biennale);

2. Radiologia dell'apparato respiratorio (biennale);

3. Anatomia patologica dell'apparato respiratorio (biennale) ;

4. Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale);

5. La tubercolosi nell'infanzia (annuale);

6. La tubercolosi nelle prime vie respiratorie (annuale);

7. Igiene sociale della tubercolosi (annuale);

8. Istituzione previdenziale e medicina delle assicurazioni (annuale);

9. Tecnica sanatoriale (annuale);

10. Tecnica dispensariale (biennale);

11. Le malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio (annuale);

12. Batteriologia e sierologia (annuale).

Oltre a questi insegnamenti teorici avranno luogo esercitazioni pratiche svolte dagli assistenti dell'Istituto.

Art. 248. - Gli esami di profitto verranno sostenuti per gruppi alla fine del 2° anno prima dell'esame di diploma e secondo le disposizioni del manifesto della Scuola. L'esame di diploma verrà svolto secondo le norme dell'art. 185 ».

« Scuola di medicina del lavoro.

Art. 249. - La Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro ha lo scopo di perfezionare i laureati in medicina e chirurgia nella medicina del lavoro, e di conferire il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 250. - Direttore della Scuola è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

rt. 251. - La Scuola ha la durata di un biennio,

Art. 252. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

fisiologia del lavoro;

fisio-psicotecnica del lavoro;

malattie del lavoro;

infortuni sul lavoro;

l'esplorazione radiologica nella medicina del lavoro;

l'igiene del lavoro;

legislazione sull'igiene del lavoro e sulle assicurazioni

sociali ;

medicina legale del lavoro.

Si terranno, inoltre, corsi di conferenze sopra materie riguardanti la Scuola e che verranno stabilite dal direttore della Scuola.

Art. 253. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno del corso, secondo l'ordine e l'aggruppamento stabilito dal manifesto della Scuola.

L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'articolo 185 ».

Art. 254 (già 247). - Nell'elenco delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è soppressa la « laurea mista in scienze naturali e chimica ».

Art. 255 (già 248). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto col n. 55 l'insegnamento di « chimica di guerra ».

Art. 261 (già 254). - È sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni :

per la laurea in matematica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31, e da 48 a 50 ;

per la laurea in fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri da 1 a 7, 15, 23 a 26, 29 a 32 o fra altri corsi, la cui scelta però sia approvata dalla Facoltà ed inoltre frequentare gli esercizi di preparazioni chimiche e per tre anni almeno il laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche ;

per la laurea in chimica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri 6 a 9, 15, 17, 29, 31, 32 a 36, e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superare le relative prove e durante il 4° anno frequentare il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorico-sperimentale;

per la laurea in scienze naturali prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 235 ai numeri 6 a 8, 11 a 17, 19, 30, 37, 41, frequentare le esercitazioni consigliate dalla Facoltà e superare le relative prove.

per la laurea mista in matematica e fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri 1 a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48 a 50 e fra i corsi di fisica tecnica e di elettrotecnica della Scuola di ingegneria, frequentare per un biennio il laboratorio di fisica e superare la relativa prova pratica ».

Dopo l'art. 271 (già 269) è aggiunto il seguente:

« Art. 272. - Gli iscritti alla Scuola devono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

lire 100 immatricolazione;

lire 100 iscrizione ;

lire 50 sopratassa di esami di profitto;

lire 50 sopratassa di diploma;

lire 50 diploma ».

Dopo l'art. 290 (già 287) è aggiunto il seguente:

« Art. 291. - Gli iscritti alla Scuola devono pagare le tasse e sopratasse che sono stabilite per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Dopo l'art. 296 (già 292) è aggiunto il seguente :

« Art. 297. - Gli iscritti alla Scuola devono pagare le tasse e sopratasse che sono stabilite per la Facoltà di lettere e filosofia ».

Art. 303 (già 299). - È sostituito con il seguente:

« Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 300, e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare su cinque di essi le prove di esame.

Lo studente deve inoltre frequentare il laboratorio di chimica farmaceutica ai fini di cui al comma precedente ».

Art. 307 (già 304). - È sostituito con il seguente:

« Lo studente, che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 300 e frequentare le esercitazioni consigliate dalla Scuola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 90. - Mancini.