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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1826

Modifiche allo statuto della Regia università di Firenze. (030U1826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Firenze approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con successivo R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2230;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Firenze approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
a) Sono soppressi gli articoli: 19, 28, 29, 30, 31, 106, 138, 139, 140, 141, 142.

In

conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. b)

Art. 1



«Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi:

la Scuola di statistica;

il Seminario di applicazione forense».

c) Art. 10. - È sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

d) Art. 16. - Nell'elenco delle materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è soppresso l'insegnamento di « economia commerciale » di cui al n. 19.

In conseguenza, viene modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

La denominazione dell'insegnamento di « legislazione sindacale e del lavoro » di cui al n. 29 (già 30) è modificata in quella di « diritto corporativo e diritto del lavoro ».

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 30. Statistica demografica;

31. Scienza politica;

32. Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;

33. Storia dei trattati e delle relazioni diplomatiche ».

e) Art. 19 (già 20). - È sostituito con il seguente:

« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami in non meno di diciotto materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà. La scelta potrà eventualmente essere fatta anche tra le materie di altre Facoltà e Scuole, semprechè vengano coordinate in modo da costituire, a giudizio della Facoltà, un serio ed organico programma di studi giuridici.

Nessun anno di corso sarà valido ove gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno 3 materie ».

f) Art. 26 (già 27). - È sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che il Consiglio di facoltà disponga diversamente, nel qual caso indicherà al principio dell'anno accademico gli aggruppamenti delle singole discipline.

Gli esami di profitto si svolgono dinanzi a commissioni di tre o di cinque membri nominati dal Preside. Uno di questi può essere scelto fra i cultori delle materie indicate nell'art. 16 ».

g) Art. 27 (già 32). - È sostituito con il seguente:

« Per poter essere ammesso agli esami di profitto dei corsi seguiti nel secondo biennio, lo studente deve aver superato gli esami nelle materie propedeutiche proposte dalla Facoltà nel manifesto annuale ».

h) Gli articoli 28 (già 33), 29 (già 34), 30 (già 35), 31 (già 36), 32 (già 37), sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:
« Art. 28. - Alla fine del IV anno lo studente potrà essere ammesso all'esame di laurea a condizione che abbia superato tutti gli esami di profitto.

Art. 29. - L'esame di laurea consiste in una tesi scritta ed in una discussione orale su di essa e sopra almeno uno fra due temi scelti dal candidato in Materie diverse fra loro e da quella della tesi scritta.

Se il tema della tesi scritta non è di materia giuridica, deve essere di materia giuridica almeno uno dei temi da discutersi oralmente.

Il laureando non può scegliere il tema della tesi di laurea fuori delle materie dell'indirizzo da lui seguito, in relazione all'ordine di studi stabilito dalla Facoltà.

Art. 30: - Il tema della tesi di laurea e ciascuno dei temi da discutersi oralmente debbono essere concordati fra il candidato e il professore della materia.

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il laureando durante la preparazione della tesi.

Il tema della tesi di laurea deve essere registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione e i temi da discutersi oralmente almeno dodici giorni prima.

Art. 31. - La tesi deve essere presentata in segreteria, in almeno cinque esemplari, un mese prima della discussione ed è innanzi tutto sottoposta al giudizio di una commissione nominata dal Preside e composta di tre membri di cui almeno due debbono essere professori ufficiali. Detta commissione esamina se la tesi sia o meno meritevole di venire ammessa alla discussione ed esprime in una relazione i motivi del proprio giudizio. Se questo è negativo, la relazione deve essere scritta.

Art. 32. - La Commissione per l'esame di laurea è costituita di almeno 7 e di non più di 11 membri, a scelta del Preside, in maggioranza professori ufficiali. Di essa fa parte almeno un libero docente o cultore delle discipline insegnate nella Facoltà che non sia professore ufficiale.

Prima della discussione che è pubblica, la commissione, in seduta segreta, prende notizia della relazione di cui all'articolo precedente ».

i) Dopo l'art. 35 (già 40) sono inseriti i seguenti articoli da 36 a 48 concernenti la Scuola di statistica con il relativo programma:
« Scuola di statistica.

Art. 36. - La Scuola di statistica è annessa alla Facoltà di giurisprudenza ed è diretta dal professore titolare della cattedra di statistica.

Il Consiglio della Scuola di statistica si compone dei professori di ruolo che impartiscono gli insegnamenti nella Scuola e, per gli oggetti di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario, anche dei professori incaricati di materie obbligatorie nella Scuola.

Art. 37. - La Scuola di statistica usufruirà degli insegnamenti esistenti nelle Facoltà della Regia università i cui titolari impartiranno l'insegnamento a titolo gratuito.

Art. 38. - La Scuola di statistica conferisce dopo un corso biennale di studi il diploma occorrente per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche, esame che conferisce il titolo di statistico.

Art. 39. - Alla Scuola sono ammessi gli studenti muniti di diploma di maturità classica.

Per l'ammissione alla Scuola in base a lauree, diplomi, o attestati di studi conseguiti presso altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori, decide il Consiglio della Scuola il quale stabilirà caso per caso se detti candidati possano essere iscritti al 2° anno con eventuali modificazioni al programma di studi, semprechè gli aspiranti siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno un anno prima.

Art. 40. - Le materie obbligatorie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

Statistica metodologica.

Demografia.

Statistica economica.

Geografia politica ed economica.

Antropologia.

Economia politica.

Il Consiglio deciderà, in base alla eventuale precedente carriera scolastica del candidato, se esso debba seguire il corso di economia politica o applicata. Gli studenti debbono inoltre seguire altri quattro corsi universitari coordinati fra loro, in modo che, a giudizio del direttore della Scuola, rispondano ad uno dei seguenti indirizzi: economico, matematico, sociologico, biologico, storico, giuridico.

Art. 41. - Le materie di insegnamento sono così distribuite nel biennio:

Anno 1°:

Statistica metodologica.

Antropologia.

Economia politica.

2 Corsi a scelta fra quelli di cui all'articolo precedente

Anno 2°:

Demografia.

Statistica economica.

Geografia economico-politica.

2 Corsi a scelta fra quelli di cui all'articolo precedente.

Art. 42. - All'atto dell'iscrizione o in apposita dichiarazione fatta entro i quattro mesi successivi all'iscrizione, l'alunno deve sottoporre all'approvazione della Direzione il piano dei propri studi.

Art. 43. - Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie. Per le Commissioni esaminatrici, valgono le norme dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Art. 44. - L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento statistico liberamente scelto dal candidato. L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione del direttore della Scuola e del professore della materia almeno sei mesi prima della discussione.

Art. 45. - Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente, oltre aver frequentato i dieci insegnamenti del biennio e sostenuto i relativi esami, deve aver frequentato il Gabinetto di statistica od un altro degli Istituti annessi alle cattedre delle materie obbligatorie della Scuola che gli sarà indicato dal direttore.

Art. 46. - La Commissione per l'esame di diploma è costituita di sette membri, di cui almeno uno libero docente o cultore di discipline statistiche.

Art. 47. - Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopratasse di esame nella misura che la legge stabilisce per gli iscritti alla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 48. - Qualora nella Regia università di Firenze fossero istituiti nuovi insegnamenti, che a giudizio del Consiglio della Scuola si reputassero di fondamentale importanza ai fini della Scuola stessa, essi potranno essere inseriti dal Consiglio della Scuola tra le materie obbligatorie in sostituzione di altrettanti corsi a scelta ».

l) Art. 114. (già 107). - È sostituito con il seguente: « La Facoltà propone il piano di studi che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi dì variare il piano proposto, purché il numero complessivo delle materie alle quali si iscrivono e sulle quali devono superare gli esami, durante tutto il corso universitario, non sia inferiore a 22 ».

m) Art. 134 (già 127). - È sostituito con il seguente :

« Scuola di perfezionamento in pediatria medica.

Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma dl specialista sono due.

Gli iscritti hanno l'obbligo di seguire i corsi di clinica pediatrica e di frequentare, durante tutto il biennio, le diverse sezioni della Clinica (reparti dei lattanti, della Seconda infanzia, delle malattie contagiose, dell'ambulatorio), nelle quali, sotto la guida del direttore e degli assistenti, si eserciteranno quotidianamente nello studio degli ammalati.

Oltre il corso fondamentale di clinica pediatrica medica potranno essere impartiti dei corsi complementari di fisiologia e di terapia.

Alla fine del primo anno è obbligatorio un esame di profitto sopra gli insegnamenti seguiti durante l'anno.

L'esame per il conseguimento del diploma di specialista viene sostenuto alla fine del secondo anno e consiste nella discussione di una tesi scritta sopra un tema di pediatria e in saggi di clinica e di laboratorio, atti a dimostrare la maturità pratica dei candidati ».

n) Art. 145 (già 143). - Il primo comma è cosi modificato:

« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Lo studente è libero di variare i piani proposti sostituendo ad una o più materie in essi indicate, altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

o) Art. 163 (già 161). - È sostituito con il seguente:

« Per conseguire il diploma in farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono sostituire alle materie non proprie della Scuola materie delle Facoltà dl scienze o di medicina che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel manifesto degli studi.
Essi devono però frequentare nei tre anni, superandone gli esami, almeno 7 materie e frequentare le esercitazioni di chimica qualitativa e di chimica farmaceutica.

Il quarto anno (anno solare) è dedicato alla pratica da farsi presso una farmacia fra quelle indicate dalla Scuola.

Quest'anno di pratica non può cominciarsi che terminato regolarmente il terzo anno di corso e cioè superati tutti gli esami.
Quando però gli studenti siano rimasti in debito di non più di due esami di profitto, possono iniziare la pratica farmaceutica, ma un quadrimestre almeno dev'essere compiuto dopo superati tutti gli esami di profitto.

L'adempimento della pratica farmaceutica deve risultare, fino dall'inizio, dalla dichiarazione scritta, rilasciata dagli studenti alla segreteria, della farmacia prescelta, ed infine da una attestazione rilasciata, dal direttore della farmacia presso la quale è stata compiuta.

In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma in farmacia gli studenti devono aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione ».

p) Art. 166 (già 164). - È sostituito con il seguente:

« Per conseguire la laurea in chimica e farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono sostituire alle materie consigliate non proprie della Scuola altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienze o di medicina, che la Scuola indicherà annualmente nel suo manifesto, purché prendano iscrizione e superino gli esami, nei, quattro anni in almeno 11 materie e frequentino i corsi di esercitazioni proposti.

Il quinto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica e non potrà cominciare che terminato regolarmente il quarto anno di corso. Quando gli studenti debbano superare ancora due esami di profitto potranno iniziare la pratica farmaceutica, ma in tal caso un quadrimestre almeno dovrà compiersi dopo superati tutti gli esami di profitto, seguendo le norme indicate all'art. 163, penultimo comma.
Per presentarsi all'esame finale lo Studente dovrà sempre compiere cinque anni di regolare iscrizione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 88. - Mancini.