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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1825

Modifiche allo statuto della Regia università di Modena. (030U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Modena approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con successivo R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2170;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Modena approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli 33 e 59. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1



Art. 2. - È aggiunto il seguente comma:

«La Scuola di perfezionamento in pediatria, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia, conferisce il diploma di specialista in pediatria a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909».

Art. 12. - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».

Dopo l'art. 16 è inserito il seguente:

«Art. 17. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani di studio proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

Art. 33 (già 32). - È sostituito con il seguente:

«Gli insegnamenti consistono in lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni ed internati in singoli istituti:

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;

2. Chimica generale organica ed inorganica;

3. Zoologia ed anatomia e fisiologia comparate;

4. Anatomia sistematica, istologia ed embriologia generale (biennale);

5. Anatomia topografica;

6. Fisiologia sperimentale (biennale);

7. Chimica biologica;

8. Patologia generale e batteriologia (biennale);

9. Patologia coloniale;

10. Farmacologia;

11. Anatomia ed istologia patologica (biennale);

12. Patologia speciale medica e semeiotica;

13. Patologia speciale chirurgica e semeiotica

14. Clinica medica (triennale);

15. Clinica chirurgica (triennale) anatomia chirurgica e corso di operazioni;

16. Clinica delle malattie mentali e nervose;

17. Clinica ostetrico-ginecologica;

18. Clinica pediatrica;

19. Clinica oculistica;

20. Clinica dermosifilopatica;

21. Igiene;

22. Medicina legale;

23. Botanica;

24. Ortopedia;

25. Storia della medicina;

26. Terapia generale;

27. Radiologia;

28. Odontoiatria;

29. Otorinolaringoiatria».

Art. 34. - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno superato gli esami di profitto in almeno 24 materie».

Art. 37. - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto si sostengono o per singole materie o per gruppi secondo le indicazioni sotto riportate, che la Facoltà può modificare ai sensi dell'art. 14 del presente statuto:

Chimica generale organica ed inorganica;

Fisica sperimentale;

Botanica;

Zoologia ed anatomia e fisiologia comparate;

Anatomia sistematica, istologia, embriologia generale e anatomia topografica;

Fisiologia sperimentale e chimica biologica;

Patologia generale e batteriologia;

Patologia coloniale;

Patologia speciale medica e semeiotica;

Patologia speciale chirurgica e semeiotica;

Ortopedia;

Farmacologia;

Igiene;

Anatomia e istologia patologica;

Clinica delle malattie mentali e nervose;

Clinica dermosifilopatica;

Clinica oculistica;

Medicina legale;

Otorinolaringoiatria e odontoiatria;

Clinica pediatrica;

Clinica ostetrico-ginecologica;

Clinica medica, terapia generale e radiologia;

Clinica chirurgica, anatomia chirurgica e corso di operazioni».

Dopo l'art. 40 sono inseriti i seguenti dal 41 al 49 riguardanti la Scuola di perfezionamento in pediatria:

«Scuola di perfezionamento in pediatria.

Art. 41. - La Scuola di perfezionamento in pediatria è istituita presso l'Istituto di Clinica pediatrica ed ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina infantile.

Art. 42. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Patologia speciale medica dell'infanzia (del neonato-lattante);

Fisiopatologia della crescenza, etc.;

Semeiotica e clinica pediatrica;

Terapia infantile;

Igiene infantile e puericultura;

Neuropsichiatria infantile;

Fisiologia del bambino;

Ortopedia infantile;

Chirurgia infantile;

Radiologia applicata all'infanzia e terapia fisica;

Igiene sociale e igiene scolastica;

Nozioni di oculistica;

Nozioni di dermosifilopatica;

Nozioni di otorinolaringoiatria;

Nozioni di odontoiatria;

Anatomia patologica.

Art. 43. - La Scuola ha la durata di due anni e ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 44. - Durante l'intero biennio gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente il corso universitario di Clinica pediatrica e tutti gli altri che saranno integrati per essi da internati e da esercitazioni pratiche, quelli e queste obbligatori per il periodo che giudicherà la Direzione.

Art. 45. - Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 46. - Alla fine di ogni anno i candidati dovranno superare l'esame di profitto teorico-pratico; inoltre alla fine del secondo anno sosterranno l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su tema dato e relativa discussione ed in una prova pratica di clinica e di laboratorio.

Art. 47. - Gli internati e le esercitazioni pratiche di cui all'articolo 44 saranno fatti presso i seguenti Istituti:

a) Clinica pediatrica;

b) Ospedale contagiosi;

c) Brefotrofio;

d) Ambulatori rispettivi.

Art. 48. - L'esame è dato davanti ad una Commissione nominata dal Preside e composta di cinque membri, fra i quali il Direttore della Clinica pediatrica, un professore di ruolo di pediatria di altra Università, due professori di ruolo nelle materie professate nella Scuola o di materie affini ed un libero docente in pediatria.

Art. 49. - Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in pediatria a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909».

Art. 56 (già 47). - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea in chimica se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 11 materie, scelte fra quelle elencate nell'art. 51, e fra quelle proprie della Facoltà di medicina e chirurgia e della Scuola di farmacia, che saranno annualmente indicate nel piano degli studi, e se non avranno seguito inoltre 6 corsi di esercitazioni pratiche».

Art. 57 (già 48). - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea in scienze naturali se non avranno superato gli esami di profitto in almeno 12 materie, scelte fra quelle elencate nell'art. 51 e fra quelle della Facoltà di medicina e chirurgia e della Scuola di farmacia, che saranno indicate annualmente nel piano degli studi, e se non avranno inoltre seguito gli esercizi pratici in almeno 7 corsi e frequentato per un anno due laboratori di scienze naturali e per un biennio un altro laboratorio».

Art. 63 (già 54). - È sostituito con il seguente:

«La durata degli studi per il conferimento della laurea in chimica e farmacia è di 5 anni e di 4 quella per il conseguimento del diploma in farmacia. L'ultimo anno solare in ambedue i corsi è destinato alla pratica farmaceutica da compiersi presso un provetto farmacista.

La laurea e il diploma sono conseguiti dopo l'anno di pratica semprechè siano stati compiuti rispettivamente 5 o 4 anni di regolare iscrizione».

Art. 66 (già 57). - È sostituito con il seguente:

«Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è consigliata nei primi quattro anni la frequenza ai corsi e alle esercitazioni seguenti:

Chimica inorganica;

Chimica organica;

Fisica sperimentale (biennale);

Botanica;

Mineralogia;

Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;

Chimica farmaceutica e tossicologica organica;

Materia medica e farmacognosia (corso speciale per la Scuola);

Chimica fisica;

Chimica bromatologica;

Igiene;

Tecnica e legislazione farmaceutiche (corso semestrale);

Esercizi di botanica;

Esercizi di fisica;

Esercizi di mineralogia;

Esercizi di farmacognosia;

Esercizi di preparazioni chimiche;

Esercizi di analisi qualitativa;

Esercizi di analisi quantitativa;

Esercizi di chimica bromatologica;

Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).

Lo studente è libero di sostituire ad alcune delle materie sopra indicate altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che la Scuola indicherà annualmente nel manifesto, purché prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie e frequenti almeno 9 corsi di esercitazioni pratiche dei quali uno biennale, superando le relative prove.

Il quinto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica».

Art. 67 (già 58). - È sostituito con il seguente:

«Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliata, nei primi tre anni, la frequenza ai corsi e alle esercitazioni seguenti:

Chimica inorganica;

Chimica organica;

Fisica (corso annuale della Facoltà di medicina);

Botanica;

Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;

Chimica farmaceutica e tossicologica organica;

Materia medica e farmacognosia (corso speciale per la Scuola);

Chimica bromatologica;

Tecnica e legislazione farmaceutiche (corso semestrale);

Esercizi di botanica;

Esercizi di farmacognosia;

Esercizi di analisi chimica;

Esercizi di chimica farmaceutica.

Lo studente è libero di sostituire ad alcune delle materie sopra indicate altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina, che la Scuola indicherà annualmente nel manifesto, purché prenda iscrizione e superi gli esami, in almeno nove materie e frequenti quattro corsi di esercitazioni annuali, superando le relative prove pratiche.

Il quarto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica».

Art. 70 (già 62). - È sostituito con il seguente:

«I laureati e diplomati in altre discipline, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia o al diploma in farmacia, e i diplomati in farmacia, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi a quell'anno di studio che il Consiglio della Scuola giudicherà caso per caso tenendo conto dei corsi frequentati, degli esami superati e delle votazioni in ciascuno di essi riportate. È in ogni caso necessario per l'iscrizione a qualunque anno di corso che i laureati e i diplomati in altre discipline siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito tanti anni prima, quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

La Scuola inoltre determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che debbono essere seguite e formare oggetto di esame per ottenere il nuovo titolo».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 87. - Mancini.