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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1771

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. (030U1771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Siena approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con successivo R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2395;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta ;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Lo

statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, è ulteriormente modificato nel modo seguente: a)

Art. 1



« Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia ».

b) Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente nuovo articolo :

« Art. 14. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

In conseguenza dell'aggiunzione del predetto nuovo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

c) Art. 18 (già 17). - È sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi all'esame di laurea se non avranno preso iscrizione e superati gli esami di profitto in almeno 19 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 17 ».

d) Art. 27 (già 26). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 26, l'insegnamento di « Radiologia e radioterapia ».

e) Art. 31 (già 30). - È sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superati gli esami di profitto in almeno 22 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 27 ».

f) Dopo l'art. 56 (già 55), è aggiunta la Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia con il relativo programma :

« Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.

Art. 57. - È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia una « Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia ».

La Scuola ha la durata di quattro anni.

Non possono esservi ammessi che i laureati in medicina e chirurgia.
I laureati che dimostrino, con documenti e titoli di studio, di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità, potranno, su proposta del Direttore della Scuola, approvata dalla Facoltà, essere esonerati da uno o, al massimo, da due anni di corso.

Art. 58. - Agli aiuti e assistenti effettivi gli anni di servizio, prestati nella Clinica ostetrica, sono calcolati e considerati come anni di frequenza alla Scuola di perfezionamento.

Art. 59. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anatomia del bacino e degli organi genitali femminili, e nozioni di embriologia umana (professore di anatomia umana normale);

2° Nozioni di fisiologia ostetrica e ginecologica e sul decorso della gravidanza; parto e puerperio (col corso agli studenti) (professore di fisiologia);

3° Igiene della gravidanza ed igiene sociale delle gravide (col corso agli studenti) (professore di clinica ostetrico-ginecologica);
4° Profilassi e cura della blenorrea dei neonati (un'annata) (professore di clinica dermosifilopatica);

5° Profilassi delle malattie veneree e sifilitiche (un'annata) (professore di clinica dermosifilopatica);

6° (A) Patologia della gravidanza - (B) Patologia del parto - (C) Patologia del puerperio. Corso triennale, ogni anno qualche capitolo (professore di clinica ostetrico ginecologica);

7° Ostetricia operativa sulla partoriente ed esercitazioni diagnostiche ed operative sulla macchina ostetrica (professore di clinica ostetrico-ginecologica);

8° Patologia dei genitali femminili e terapia ginecologica. Corso triennale (professori di clinica ostetrico-ginecologica e di radiologia e radioterapia);

9° I processi infiammatori, le malformazioni ed i tumori delle sfere genitali dal punto di vista anatomo-patologico (un'annata) (professore di anatomia patologica);

10° Ostetricia medico-legale e sociale (un'annata) (professore di medicina legale);

11° Sull'allattamento (un'annata) (professore di clinica pediatrica);

12° Malattie del neonato e della prima infanzia e sue cure (un'annata) (professore di clinica pediatrica).

Art. 60. - I corsi saranno integrati da internati obbligatori da effettuarsi per turno, con guardia diurna e notturna e con disimpegno di tutte le mansioni di assistenza affidate.

È obbligo degli iscritti presenziare alle lezioni di clinica ostetrico-ginecologica impartite agli studenti e alle conferenze che per essi saranno tenute dal professore e dai suoi coadiutori.

Art. 61. - Annualmente vengono dati gli esami di profitto discutendosi una storia clinica di un caso di ostetricia e ginecologia seguito durante l'anno.

Art. 62. - Al termine del corso dopo aver superato le prove consistenti in un esame teorico-pratico di Clinica ostetrico-ginecologica e in una discussione di una dissertazione scritta su un argomento di indole sperimentale o clinica, gli iscritti conseguiranno il diploma di perfezionamento, che darà diritto alla qualifica di Specialista ostetrico-ginecologico (art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Art. 63. - Per iscriversi alla Scuola di perfezionamento è necessario presentare alla segreteria universitaria, non oltre il 31 dicembre, domanda in carta bollata da L. 3, indirizzata al Rettore dell'Università e corredata dal certificato di laurea e dalla ricevuta della tassa di iscrizione. I laureati in questa Università sono esonerati dal presentare il certificato di laurea.

Art. 64. - Le tasse per la Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia sono le seguenti:

1. Tassa annua di iscrizione (pagabile in 4 rate) L. 800

2. Contributo annuo per esercizi pratici . . . » 500

3. Sopratassa annua per gli esami . . . » 150

4. Sopratassa per l'esame di diploma . . . » 75

5. Tassa di diploma . . . » 300

Le tasse di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, debbono essere pagate alla Cassa universitaria, la tassa di diploma va pagata per mezzo di vaglia postale intestato al Procuratore del Registro di Siena.

Art. 65. - La ripartizione delle tasse e sopratasse di cui al precedente articolo 64 sarà disposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 46. - Mancini.