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REGIO DECRETO 3 gennaio 1931, n. 1

Estensione al personale della Corte dei conti delle disposizioni relative agli esami di promozione nei personali civili di gruppo A contenute nel R. decreto 20 novembre 1930, n. 1842. (031U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1931 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, e modificato con i Regi decreti 15 agosto e 31 dicembre 1925, nn. 1507 e 2375, 25 febbraio 1926, n. 341, 18 aprile e 17 giugno 1929, nn. 518 e 1040;

Visto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il. R. decreto 5 febbraio 1930, n. 31;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482;

Vista la deliberazione delle Sezioni unite della Corte dei conti in data 15 dicembre 1930;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1930 sono estese al personale della Corte dei conti, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 30. - Mancini.