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REGIO DECRETO 1 dicembre 1930, n. 1644

Disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali obbligatori per il periodo dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1933. (030U1644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-12-1930 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 26 giugno 1930, n. 1041, con il quale furono prorogate per l'anno 1930 le disposizioni di cui al R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, relative alle denuncie dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro, e ai contributi sindacali obbligatori per gli anni 1928 e 1929; le disposizioni di cui agli articoli 12 (modificato con l'art. 2 dello stesso R. decreto 26 giugno 1930, n. 1041), 13, 14, 15 e 24 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che disciplinavano l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari, e la disposizione di cui all'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3347, che estendeva, in quanto applicabili, alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari, le disposizioni del Titolo III del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802;
Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1929 con cui furono emanate norme per l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico della proprietà edilizia;
Ritenuta la necessità di dare, anche per il periodo dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1933, norme transitorie per la disciplina delle denuncie e per l'imposizione e l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Entro il termine fissato da ciascuna Confederazione ed in ogni caso non oltre il 31 agosto, i datori di lavoro dell'industria (compresi i padroni di bottega artigiana), dei trasporti terrestri e della navigazione interna, non esclusi i possessori di veicoli da essi personalmente condotti per eseguire trasporti per conto di terzi in quanto siano rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, debbono far pervenire all'Associazione di 1° grado che li rappresenta, a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, la denuncia numerica dei lavoratori rispettivamente dipendenti al 1° gennaio ed al 1° luglio.

I datori di lavoro del commercio debbono far pervenire, entro il termine suindicato, all'Associazione di 1° grado che li rappresenta, analoga denuncia per il personale dipendente, al 1° luglio 1931, successivamente, entro il 5 dicembre dello stesso anno, il 5 luglio e il 5 dicembre 1932, la denuncia delle modificazioni intervenute.

I datori di lavoro dell'agricoltura proprietari od affittuari diretti conduttori (esclusi i conduttori di fondi a mezzadria o colonia) sono tenuti entro il 31 dicembre degli anni 1930, 1931 e 1932 a denunciare alla Federazione provinciale fascista degli agricoltori l'estensione dei terreni posseduti, indicando le relative colture ed il sistema di conduzione, nonché il numero dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori fissi non direttamente addetti alle colture agrarie.

Il numero dei dirigenti, dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura che, a termine delle disposizioni in vigore, debbono essere inquadrati nelle Associazioni di datori di lavoro, deve essere denunciato separatamente da quello dei lavoratori.

Le modalità per le denuncie sono stabilite dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione interessata.

La denuncia, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta datrice di lavoro, deve contenere, oltre la denominazione della ditta stessa, anche l'indicazione specifica dell'attività esercitata.