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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1930, n. 1458

Modificazioni al R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. (030U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1870 (in G.U. 05/02/1931, n.29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-11-1930
al: 12-4-1964
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n.  868,  portante  norme
per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, per  l'abolizione
dei calmieri; 
 
  Considerato che con l'abolizione dei calmieri viene  a  mancare  la
ragione fondamentale per la classificazione delle carni  in  distinte
qualita', agli effetti della determinazione dei prezzi; 
 
  Ritenuta   la   necessita'   a   garanzia   del   consumatore,   di
contraddistinguere le carni messe in commercio per la minuta vendita,
a seconda della  specie  e  della  categoria  degli  animali  da  cui
provengono; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze,  per
la giustizia e gli  affari  di  culto,  per  le  corporazioni  e  per
l'agricoltura e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogate le disposizioni contenute nel R.  decreto  19  maggio
1927, n. 868, relative alla  disciplina  della  vendita  delle  carni
fresche e congelate.