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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1930, n. 1458

Modificazioni al R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. (030U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1870 (in G.U. 05/02/1931, n.29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-11-1930 al: 12-4-1964
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, portante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate;
Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, per l'abolizione dei calmieri;
Considerato che con l'abolizione dei calmieri viene a mancare la ragione fondamentale per la classificazione delle carni in distinte qualità, agli effetti della determinazione dei prezzi;
Ritenuta la necessità a garanzia del consumatore, di contraddistinguere le carni messe in commercio per la minuta vendita, a seconda della specie e della categoria degli animali da cui provengono;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto 19 maggio 1927, n. 868, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.