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REGIO DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1930, n. 1379

Riordinamento della Scuola secondaria di avviamento al lavoro. (030U1379)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1932, n. 490 (in G.U. 20/05/1932, n. 116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-10-1930 al: 19-5-1932
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla emanazione di norme integrative per il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, le finanze, l'agricoltura e foreste e le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La scuola secondaria di avviamento al lavoro è istituita per impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino ai 14 anni di età, ai sensi dell'art. 171 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e per fornire un primo insegnamento di carattere secondario per la preparazione ai vari mestieri, all'esercizio pratico dell'agricoltura ed alle funzioni impiegatizie di ordine esecutivo nell'industria e nel commercio.