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REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 1170

Norme per il pareggiamento degli Istituti musicali. (030U1170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-9-1930 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli Istituti musicali eretti in enti morali, o al mantenimento dei quali provvedono enti morali, e in cui siano costituiti almeno cinque corsi d'insegnamento considerati come principali dai regolamenti in vigore, possono essere pareggiati ai Conservatori musicali governativi.

I diplomi rilasciati da tali Istituti per i corsi per i quali il pareggiamento sia stato concesso sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi rilasciati dai Regi conservatori di musica.