stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

Definizione delle controversie in materia di usi civici. (030U1078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 2-9-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli  usi  civici,
nei quali lo richieda la mole degli affari, possono  essere  nominati
commissari aggiunti,  osservando  il  disposto  dell'art.  27,  primo
capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
 
  Il commissario aggiunto negli affari a lui  assegnati  ha  tutti  i
poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n.  1766,
e da tutte le altre norme che la completano. 
 
  La distribuzione degli affari in ciascun ufficio  viene  fatta  dal
commissario.