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LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

Definizione delle controversie in materia di usi civici. (030U1078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal:  2-9-1930

Art. 1



Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.

La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.