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LEGGE 10 luglio 1930, n. 995

Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti. (030U0995)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-8-1930 al: 20-4-1942
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Art. 1



Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti ai termini dell'art. 716 del Codice di commercio. Può tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, che più tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

Egualmente con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.

La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa è fatta con decreto del Ministro per la giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che siano di specchiata moralità, e dimostrino particolare idoneità, all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale nel computo dell'anzianità come esercizio professionale.

Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro per la giustizia.