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LEGGE 10 luglio 1930, n. 995

Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti. (030U0995)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-8-1930
al: 20-4-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso ogni tribunale  e'  istituito  un  ruolo  di  amministratori
giudiziari, fra i quali sono  scelti  i  curatori  di  fallimenti  ai
termini dell'art. 716 del Codice di commercio. Puo'  tuttavia  essere
disposto  con  Regio  decreto,  su  proposta  del  Ministro  per   la
giustizia, che piu' tribunali abbiano un ruolo unico, quando  per  il
limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione  di  un
ruolo separato per ciascuno di essi. 
 
  Egualmente con Regio decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la
giustizia, e' determinato il numero degli  amministratori  giudiziari
assegnati a ciascun ruolo. 
 
  La  nomina  di  amministratore  giudiziario  ha  la  durata  di  un
quinquennio. Essa e' fatta con decreto del Ministro per la giustizia,
in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori,  gli
esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri,  che
siano di specchiata moralita', e  dimostrino  particolare  idoneita',
all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno  quattro  anni
di effettivo esercizio professionale, i procuratori e  gli  esercenti
la professione in economia e commercio sei anni e i ragionieri  dieci
anni.  L'esercizio   della   funzione   di   magistrato   dell'ordine
giudiziario o amministrativo vale nel  computo  dell'anzianita'  come
esercizio professionale. 
 
  Le  ulteriori  norme  concernenti  gli  amministratori   giudiziari
saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro per
la giustizia.