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LEGGE 5 giugno 1930, n. 943

Conversione in legge, con emendamenti, del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, concernente la iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici. (030U0943)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1930 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 13 gennaio 1930, n. 20, concernente la iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici, con i seguenti emendamenti:

1 al comma 3 dell'art. 1, alle parole «Commissione per l'ordine dei medici» sostituire le parole «Consiglio amministrativo dell'ordine dei medici»;

2 al comma 1 dell'art. 2, alle parole «dentista abilitato» sostituire le parole « dentista od odontoiatra».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.