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REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 740

Norme per il passaggio al servizio dello Stato di presidi e professori di istituti pareggiati che si convertono in Regi. (030U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1930 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I professori ed i presidi di istituti pareggiati, che si convertono in Regi, sono assunti in servizio dello Stato in istituti di pari ordine e grado, anche se non posseggano, rispettivamente, i requisiti di cui al n. 6 dell'art. 99 e al n. 4 dell'art. 100 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, purché nell'istituto siano stati assunti, con l'approvazione della competente autorità scolastica, in una delle forme consentite dalle leggi e dai regolamenti del tempo, od abbiano all'atto della pubblicazione del presente decreto acquistata in esso la stabilità.

I professori che all'atto della pubblicazione del presente decreto si trovino ad avere da almeno un quinquennio ininterrottamente l'incarico della presidenza dell'istituto pareggiato e che siano riusciti vincitori in concorsi per cattedre di Regi istituti medi di istruzione, possono, in caso di conversione in Regio dell'istituto, essere assunti in servizio statale in qualità di presidi.