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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2480

Modifiche allo statuto della Regia università di Padova. (029U2480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-5-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2133, e 13 ottobre 1927, n. 2226, con i quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Padova;
Vedute le proposte di ulteriori modificazioni allo statuto stesso presentate dalle autorità accademiche di detta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Padova, approvato con il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Ai numeri terzo e quarto siano rispettivamente sostituiti i seguenti:

«3.

Sospensione da uno o più esami di profitto e dall'esame di laurea per una o più sessioni»; «4. Esclusione temporanea o definitiva dall'Università».

Art. 1

Art. 16. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza, dopo il n. 6 sia inserito, col n. 7:

«Diritto sindacale e corporativo», e sia variata, in conseguenza, la numerazione successiva.

Art. 23. - Nel secondo periodo del primo comma siano tolte le parole «di storia delle dottrine politiche e scienza politica generale» e dopo le parole «ed istituzioni di diritto romano» sia aggiunto: «né gli esami di statistica economica e di demografia prima di aver superato l'esame di statistica».

Art. 46. - Al n. 15, alla denominazione «Diritto industriale» si sostituisca quella di «Diritto del lavoro».

Art. 47. - Fra gli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza che possono essere compresi nell'ordine degli studi della Scuola di scienze politiche venga incluso al terzo posto il «Diritto sindacale e corporativo» modificando in conseguenza la numerazione successiva.

Art. 59. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia si aggiungano i seguenti altri insegnamenti:

«n. 22. Latino medioevale e umanistico;

n. 23. Epigrafia e antichità greche e romane;

n. 24. Antichità italiche;

n. 25. Teoria della storia;

n. 26. Sistemi di logica e gnoseologia;

n. 27. Storia della pedagogia e della etica, con lettura dei classici;

n. 28. Greco moderno».

Art. 84. - Si modifichi come segue:

«Il Seminario di filosofia comprende gli insegnamenti di filosofia, storia della filosofia, pedagogia e psicologia sperimentale, e li integra, ai fini della laurea in filosofia, con gli insegnamenti seguenti:

Teoria della storia;

Sistemi di logica e gnoseologia;

Storia della pedagogia con lettura dei classici».

Art. 89. - Sia modificato nel modo seguente:

«Il programma dei corsi, delle conferenze, esercitazioni e ricerche di cui all'art. 85 viene di anno in anno stabilito dal Consiglio del Seminario in relazione alle esigenze didattiche ed ai mezzi disponibili.

Art. 98. - Nel primo comma si sostituiscano le parole «dal Consiglio» con «dalla Facoltà su proposta».

Art. 106. - Nella indicazione dei diplomi di specialista conferiti dalla Facoltà di medicina e chirurgia il diploma di specialista in medicina legale si modifichi in quello di «medicina legale ed infortunistica» e si aggiunga successivamente la indicazione di altro diploma di specialista in «malattie dell'apparato respiratorio».

Art. 107. - Sia sostituito col seguente:

«Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere sia scientifico sia professionale.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Fisica (annuale);

2. Chimica generale ed organica (annuale);

3. Botanica (semestrale);

4. Zoologia ed anatomia comparata (annuale);

5. Istologia ed embriologia generale (annuale);

6. Anatomia umana (biennale);

7. Fisiologia (biennale);

8. Chimica biologica (annuale);

9. Batteriologia (annuale);

10. Patologia generale e fisiopatologia (biennale);

11. Farmacologia (annuale);

12. Anatomia patologica e tecnica delle autopsie (biennale);

13. Anatomia chirurgica e corso di operazioni (annuale);

14. Patologia speciale medica (annuale);

15. Patologia speciale chirurgica (annuale);

16. Clinica medica generale e semejotica (triennale);

17. Clinica chirurgica generale e semejotica (triennale);

18. Clinica delle malattie nervose e mentali (annuale);

19. Clinica ostetrico-ginecologica (annuale);

20. Clinica pediatrica (annuale);

21. Clinica oculistica (annuale);

22. Clinica dermosifilopatica (annuale);

23. Igiene (annuale);

24. Medicina legale e infortunistica (annuale);

25. Odontojatria (semestrale);

26. Radiologia (semestrale);

27. Otorinolaringojatria (semestrale);

28. Patologia esotica (semestrale);

29. Ortopedia (semestrale);

30. Storia della medicina (semestrale)».

Art. 116. - Al comma primo si aggiunga: «eccezione fatta per la Scuola di igiene pubblica alla quale possono iscriversi anche i laureati in zooiatria e per quella di igiene scolastica alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica farmacia».

All'ultimo comma si aggiunga: «salvo parere della Facoltà approvato dal Senato accademico».

Art. 117. - All'ultimo comma si sopprima la frase: «La frequenza è controllata con un registro sul quale gli iscritti appongono la loro firma».

Art. 119. - Il comma primo sia così modificato:

«Il numero e la disciplina degli insegnamenti di ogni Scuola sono stabiliti dal rispettivo Direttore, previo accordo con i docenti delle singole materie che egli ritenga necessarie al fine della specializzazione».

Art. 121. - Si modifichi nel modo seguente: «Il Consiglio di Facoltà può assegnare ad un anno di studio successivo al primo ed eventualmente esonerare dall'obbligo di taluni esami gli iscritti che avessero acquistato dopo la laurea una particolare competenza nella specialità alla quale intendono dedicarsi».

Art. 126. - Il numero 8 sia sostituito con il seguente:

«Scuola di medicina legale ed infortunistica che conferisce il diploma di specialista in medicina legale ed infortunistica».

Si aggiunga quindi: «n. 9. Scuola delle malattie dell'apparato respiratorio, che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato respiratorio».

Art. 127. - Siano apportate le seguenti modificazioni:

1. Per la Scuola di chirurgia, fra le materie del 1 anno sia soppressa la «Statistica»; fra quelle del 4 anno l'insegnamento «Valutazioni medico-legali delle lesioni chirurgiche» sia sostituito con l'altro «Medicina legale delle lesioni chirurgiche».

2. Per la Scuola di igiene pubblica, l'insegnamento «Entomologia medica» del 1 anno sia sostituito con l'altro «Parassitologia».

3. Per la Scuola di medicina legale:

a) sia così modificato il titolo della Scuola: «Medicina legale ed infortunistica»;

b) l'insegnamento «Medicina legale» del 1 anno sia completato in «Medicina legale generale» e quello del 2 anno sia completato in «Medicina legale degli infortuni».

4. Dopo la Scuola di medicina legale ed infortunistica si aggiunga la «Scuola di medicina dell'apparato respiratorio (Durata del corso due anni)» con il seguente programma:

Anno I:

Anatomia dell'apparato respiratorio;

Fisiologia della respirazione;

Batteriologia ed immunologia;

Anatomia patologica dimostrativa speciale;

Sanatori e profilassi antitubercolare;

Patologia e clinica dell'apparato respiratorio.

Anno II:

Assistenza alle autopsie;

Patologia e clinica dell'apparato respiratorio;

Radiologia;

Terapia medica e chirurgica dell'apparato respiratorio.

Internato in Clinica medica per due anni con servizio effettivo di assistente volontario».

Art. 140. - Si sostituisca con il seguente:

«Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare una dissertazione scritta e tre argomenti da discutersi oralmente: l'una e gli altri su temi liberamente scelti dal candidato fra le materie di insegnamento della Facoltà.

La tesi scelta per la dissertazione di laurea dovrà essere accettata dal professore della materia, il quale potrà, quando ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.

Per le lauree di discipline sperimentali la dissertazione deve avere di regola carattere sperimentale.

I tre argomenti per la discussione orale debbono riguardare materie d'insegnamento diverse fra loro e da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione e di almeno due dei tre argomenti indicati in contraddittorio con i membri della Commissione esaminatrice.

Gli esami orali di laurea in fisica ed in chimica sono preceduti da una o più prove pratiche, determinate dal Consiglio di Facoltà, che devono essere superate dinanzi ad apposita sottocommissione».

Art. 156. - Penultimo comma: all'indicazione del corso di Chimica metallurgica, si aggiunga: «Petrologia e giacimenti minerari (per chi non l'abbia già seguito)».

All'ultimo comma, in luogo di: «le due discipline» si dica: «le discipline».

Art. 170. lettera e). - Si modifichi nel modo seguente: «una dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale (che può essere compilata e presentata anche nel quinto anno) sopra un argomento di chimica farmaceutica, o di una delle materie del corso di laurea, il quale argomento sia accettato dal professore, che potrà eventualmente assicurarsi con un colloquio se l'allievo è in possesso delle cognizioni necessarie per svolgere il tema».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 295, foglio 98. - Mancini.